Art. 24 
 
 
                     Norme finali e transitorie 
 
  1. Le organizzazioni di produttori gia' riconosciute alla data  del
1° gennaio 2014, dovranno dimostrare di possedere i parametri di  cui
all'art. 3, commi 1, 2 e 3, entro il 30 settembre  2017.  Il  mancato
adeguamento non da diritto a presentare un nuovo programma  operativo
e comporta la perdita automatica del riconoscimento a  decorrere  dal
1° gennaio 2018. 
  2. Il comma 7 dell'art. 13 si applica a decorrere  dal  1°  gennaio
2016. 
  3. Le disposizioni di cui  al  presente  decreto  si  applicano  ai
programmi operativi presentati ai sensi dell'art. 33 del  regolamento
(UE) n. 1308/2013, decorrenti dal 1° gennaio 2015 e  alle  annualita'
residue dei programmi approvati ai  sensi  del  regolamento  (CE)  n.
1234/2007, nella fattispecie contemplata all'art. 2, lettera b),  del
regolamento delegato (UE) n. 499/2014. 
  4. Le annualita' residue dei programmi operativi approvati ai sensi
del regolamento (CE) n. 1234/2007, che proseguono fino alla  scadenza
in applicazione dell'art. 2, lettera  a),  del  regolamento  delegato
(UE) n. 499/2014, rimangono soggette alle disposizioni  previste  dai
decreti ministeriali 17 ottobre 2013, n. 12704 e 17 ottobre 2013,  n.
12705.