Art. 24 Norme finali e transitorie 1. Le organizzazioni di produttori gia' riconosciute alla data del 1° gennaio 2014, dovranno dimostrare di possedere i parametri di cui all'art. 3, commi 1, 2 e 3, entro il 30 settembre 2017. Il mancato adeguamento non da diritto a presentare un nuovo programma operativo e comporta la perdita automatica del riconoscimento a decorrere dal 1° gennaio 2018. 2. Il comma 7 dell'art. 13 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2016. 3. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano ai programmi operativi presentati ai sensi dell'art. 33 del regolamento (UE) n. 1308/2013, decorrenti dal 1° gennaio 2015 e alle annualita' residue dei programmi approvati ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007, nella fattispecie contemplata all'art. 2, lettera b), del regolamento delegato (UE) n. 499/2014. 4. Le annualita' residue dei programmi operativi approvati ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007, che proseguono fino alla scadenza in applicazione dell'art. 2, lettera a), del regolamento delegato (UE) n. 499/2014, rimangono soggette alle disposizioni previste dai decreti ministeriali 17 ottobre 2013, n. 12704 e 17 ottobre 2013, n. 12705.