Art. 27 
 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Senza pregiudizio delle determinazioni da assumere ai sensi  del
regolamento (UE) n.  1308/2013,  dall'attuazione  delle  disposizioni
contenute nel presente decreto non devono derivare nuovi  o  maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. 
  2. Le Amministrazioni competenti provvedono con le  risorse  umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 
  Il presente decreto e' inviato  all'Organo  di  controllo  per  gli
adempimenti di competenza ed e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 28 agosto 2014 
 
                                                 Il Ministro: Martina 

Registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 2014 
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 3591