Art. 3 
 
 
        Dimensione minima delle organizzazioni di produttori 
 
  1. Ai fini  del  riconoscimento  delle  OP,  il  numero  minimo  di
produttori  associati  e'  fissato  a  10  e  la  composizione  della
compagine sociale,  alla  data  di  presentazione  della  domanda  di
riconoscimento, e' comunicata su base informatizzata, utilizzando  il
sistema informativo di cui all'art. 20, comma 1. Se  l'organizzazione
richiedente il riconoscimento e' costituita da  soci  che  sono  essi
stessi  persone  giuridiche,  il  numero  minimo  di  produttori   e'
calcolato in base  al  numero  di  produttori  associati  a  ciascuna
persona giuridica. 
  2. In deroga al comma 1, il numero minimo di produttori e'  fissato
a 5 per le OP riconosciute unicamente per funghi e tartufi (codici NC
070951 e NC 070959), per fichi freschi (codice NC 0804 20 10), per  i
fichi d'india (codice NC 0810 9075 50), per noci (codice NC 080231  e
NC 080232) e per i prodotti di cui ai capitoli NC 09 e NC 12. 
  3. Il valore minimo di produzione commercializzata per  prodotto  o
gruppi di prodotti,  determinato  secondo  i  criteri  definiti  agli
articoli 50 e 51 del regolamento, e' stabilito nelle procedure di cui
all'art. 23 del presente decreto. 
  4. Le regioni, possono stabilire il  valore  minimo  di  produzione
commercializzata e il numero minimo di soci di una OP ad  un  livello
piu' elevato  rispetto  a  quello  stabilito  dal  presente  decreto,
secondo criteri autonomamente definiti e ne informano il Ministero  e
l'AGEA. 
  5.  Le  OP  possono   includere   nel   valore   della   produzione
commercializzata  relativa  ai  propri  aderenti,   il   valore   dei
"sotto-prodotti", intendendo  per  tali  i  prodotti  ottenuti  dalla
preparazione di un prodotto ortofrutticolo, che possiedono un proprio
valore economico ma che non  costituiscono  il  principale  risultato
ricercato.