Art. 3 Dimensione minima delle organizzazioni di produttori 1. Ai fini del riconoscimento delle OP, il numero minimo di produttori associati e' fissato a 10 e la composizione della compagine sociale, alla data di presentazione della domanda di riconoscimento, e' comunicata su base informatizzata, utilizzando il sistema informativo di cui all'art. 20, comma 1. Se l'organizzazione richiedente il riconoscimento e' costituita da soci che sono essi stessi persone giuridiche, il numero minimo di produttori e' calcolato in base al numero di produttori associati a ciascuna persona giuridica. 2. In deroga al comma 1, il numero minimo di produttori e' fissato a 5 per le OP riconosciute unicamente per funghi e tartufi (codici NC 070951 e NC 070959), per fichi freschi (codice NC 0804 20 10), per i fichi d'india (codice NC 0810 9075 50), per noci (codice NC 080231 e NC 080232) e per i prodotti di cui ai capitoli NC 09 e NC 12. 3. Il valore minimo di produzione commercializzata per prodotto o gruppi di prodotti, determinato secondo i criteri definiti agli articoli 50 e 51 del regolamento, e' stabilito nelle procedure di cui all'art. 23 del presente decreto. 4. Le regioni, possono stabilire il valore minimo di produzione commercializzata e il numero minimo di soci di una OP ad un livello piu' elevato rispetto a quello stabilito dal presente decreto, secondo criteri autonomamente definiti e ne informano il Ministero e l'AGEA. 5. Le OP possono includere nel valore della produzione commercializzata relativa ai propri aderenti, il valore dei "sotto-prodotti", intendendo per tali i prodotti ottenuti dalla preparazione di un prodotto ortofrutticolo, che possiedono un proprio valore economico ma che non costituiscono il principale risultato ricercato.