Art. 4 Vendita diretta della produzione 1. Ai sensi dell'art. 26-bis, punto 1) del regolamento, i produttori aderenti all'OP, previa autorizzazione della stessa e nel rispetto delle condizioni da essa stabilite con norma statutaria o con regolamento interno, possono vendere al consumatore, per il suo fabbisogno personale, direttamente o al di fuori della propria azienda, una percentuale non superiore al 15% della loro produzione ortofrutticola oggetto del riconoscimento dell'OP.