Art. 4 
 
 
                  Vendita diretta della produzione 
 
  1.  Ai  sensi  dell'art.  26-bis,  punto  1)  del  regolamento,   i
produttori aderenti all'OP, previa autorizzazione della stessa e  nel
rispetto delle condizioni da essa stabilite con  norma  statutaria  o
con regolamento interno, possono vendere al consumatore, per  il  suo
fabbisogno personale,  direttamente  o  al  di  fuori  della  propria
azienda, una percentuale non superiore al 15% della  loro  produzione
ortofrutticola oggetto del riconoscimento dell'OP.