Art. 5 Riconoscimento delle associazioni di organizzazioni di produttori 1. Per le AOP, la richiesta di riconoscimento, ai sensi delle presenti disposizioni e in conformita' con l'art. 156 del regolamento (UE) n. 1308/2013, e' presentata alla regione nel cui territorio l'AOP ha la propria sede legale e in cui l'insieme delle OP aderenti realizza la produzione allo stato fresco che concorre a formare il maggior valore di produzione commercializzabile, cosi' come definito all'art. 24 del regolamento. La domanda di riconoscimento deve essere contemporaneamente anche inserita nel sistema informativo di cui all'art. 20. 2. Le AOP, devono assumere una delle forme societarie di cui all'art. 2, comma 4, e sono costituite da almeno due OP riconosciute ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, fatto salvo quanto previsto dall'art. 7, comma 3. 3. Le AOP sono riconosciute per i medesimi prodotti o gruppi di prodotto oggetto del riconoscimento delle OP socie. 4. Le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007, sono considerate riconosciute anche ai sensi dell'art. 156 del regolamento (UE) n. 1308/2013.