Art. 5 
 
 
                  Riconoscimento delle associazioni 
                   di organizzazioni di produttori 
 
  1. Per le AOP, la  richiesta  di  riconoscimento,  ai  sensi  delle
presenti disposizioni e in conformita' con l'art. 156 del regolamento
(UE) n. 1308/2013, e' presentata  alla  regione  nel  cui  territorio
l'AOP ha la propria sede legale e in cui l'insieme delle OP  aderenti
realizza la produzione allo stato fresco che concorre  a  formare  il
maggior valore di produzione commercializzabile, cosi' come  definito
all'art. 24 del regolamento. La domanda di riconoscimento deve essere
contemporaneamente anche inserita  nel  sistema  informativo  di  cui
all'art. 20. 
  2. Le AOP, devono  assumere  una  delle  forme  societarie  di  cui
all'art. 2, comma 4, e sono costituite da almeno due OP  riconosciute
ai sensi del  regolamento  (UE)  n.  1308/2013,  fatto  salvo  quanto
previsto dall'art. 7, comma 3. 
  3. Le AOP sono riconosciute per i medesimi  prodotti  o  gruppi  di
prodotto oggetto del riconoscimento delle OP socie. 
  4. Le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute  ai
sensi  del  regolamento   (CE)   n.   1234/2007,   sono   considerate
riconosciute anche ai sensi dell'art. 156  del  regolamento  (UE)  n.
1308/2013.