Art. 6 Esternalizzazione 1. Le OP e le AOP, in conformita' con l'art. 27 del regolamento e secondo le procedure di cui all'art. 23 del presente decreto, possono esternalizzare a soggetti terzi, soci e filiali, una parte delle loro attivita'. 2. L'attivita' di commercializzazione puo' essere esternalizzata entro il limite del 40% del valore fatturato nell'anno precedente, relativamente ai soli prodotti oggetto del riconoscimento, conferiti dai propri soci produttori.