Art. 6 
 
 
                          Esternalizzazione 
 
  1. Le OP e le AOP, in conformita' con l'art. 27 del  regolamento  e
secondo le procedure di cui all'art. 23 del presente decreto, possono
esternalizzare a soggetti terzi, soci e filiali, una parte delle loro
attivita'. 
  2. L'attivita' di commercializzazione  puo'  essere  esternalizzata
entro il limite del 40% del valore  fatturato  nell'anno  precedente,
relativamente ai soli prodotti oggetto del riconoscimento,  conferiti
dai propri soci produttori.