Art. 7 Soci non produttori 1. Una persona fisica o giuridica che non sia un produttore, come definito dall'art. 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, puo' essere accolta come socio ad una OP, nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 30, paragrafo 3 del regolamento e dagli articoli 152 e 153 del regolamento (UE) n. 1308/2013. 2. I soci non produttori non possono rappresentare, complessivamente, piu' del 10% dei diritti di voto dell'OP. Tale disposizione deve essere statutariamente prevista. In ogni caso, i soci non produttori non possono partecipare al voto per le decisioni relative al fondo di esercizio e non devono svolgere attivita' concorrenziali con quelle dell'OP. 3. Una persona fisica o giuridica che non sia riconosciuta come OP puo' essere socia di una AOP, con i limiti di cui all'art. 34, paragrafo 2 del regolamento. Le predette persone fisiche o giuridiche, in ogni caso, non possono detenere, complessivamente, piu' del 10% dei diritti di voto dell'AOP.