Art. 7 
 
 
                         Soci non produttori 
 
  1. Una persona fisica o giuridica che non sia un  produttore,  come
definito dall'art. 4, paragrafo 1, lettera a), del  regolamento  (UE)
n. 1307/2013 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  puo'  essere
accolta come socio ad una OP, nel rispetto delle condizioni stabilite
dall'art. 30, paragrafo 3 del regolamento e dagli articoli 152 e  153
del regolamento (UE) n. 1308/2013. 
  2.   I   soci   non   produttori   non    possono    rappresentare,
complessivamente, piu' del 10% dei  diritti  di  voto  dell'OP.  Tale
disposizione deve essere statutariamente prevista. In  ogni  caso,  i
soci non produttori non possono partecipare al voto per le  decisioni
relative al fondo  di  esercizio  e  non  devono  svolgere  attivita'
concorrenziali con quelle dell'OP. 
  3. Una persona fisica o giuridica che non sia riconosciuta come  OP
puo' essere socia di una AOP,  con  i  limiti  di  cui  all'art.  34,
paragrafo  2  del  regolamento.  Le  predette   persone   fisiche   o
giuridiche, in ogni caso,  non  possono  detenere,  complessivamente,
piu' del 10% dei diritti di voto dell'AOP.