Art. 8 
 
 
             Controllo democratico delle organizzazioni 
               di produttori e delle loro associazioni 
 
  1. Le OP  e  le  AOP  assicurano  il  controllo  democratico  delle
decisioni da attuare in  materia  di  gestione  e  funzionamento,  in
conformita' con il regolamento.  A  tal  fine,  a  decorrere  dal  1°
gennaio 2015, nel caso di OP, gli statuti  o  i  regolamenti  interni
devono prevedere che un produttore non puo' detenere piu' del 35% dei
diritti di voto e piu' del 49% delle  quote  societarie,  mentre  nel
caso di AOP, una unica OP non puo' detenere piu' del 50% dei  diritti
di voto. 
  2. In deroga al comma 1, la percentuale massima dei diritti di voto
e' diversamente definita per i seguenti casi: 
    a) nel  caso  di  OP  costituite  da  solo  due  soci  produttori
costituiti in  forma  di  cooperativa,  la  percentuale  massima  dei
diritti voto non potra' superare il 50 %; 
    b) nel caso di OP costituite da due  soci  di  cui  uno  solo  e'
costituito in forma di cooperativa, il limite del 35% non si  applica
alla cooperativa. 
  3. In deroga  al  comma  1,  la  percentuale  massima  delle  quote
societarie e' diversamente definita per i seguenti casi: 
    a) nel  caso  di  OP  costituite  in  forma  di  cooperativa,  la
percentuale massima di quote societarie che un socio produttore  puo'
detenere non potra' superare il 74%; 
    b) nel caso  di  AOP  costituite  in  forma  di  cooperativa,  la
percentuale massima di quote societarie che una OP puo' detenere  non
potra' superare il 74%. 
  4. Qualora  un  produttore  sia  detentore  di  quote  in  societa'
aderenti alla medesima OP, il controllo sui voti da  questo  espressi
direttamente  e  indirettamente  tramite  le  societa'   alle   quali
aderisce, non puo' superare la percentuale del 35% del totale di voto
mentre le quote societarie  detenute  direttamente  e  indirettamente
tramite le societa' alle quali  aderisce,  non  possono  superare  la
percentuale del 49% del totale. 
  5. Per le OP e le AOP che alla data del 17  maggio  2014  hanno  in
corso il programma operativo, il vincolo concernente  la  percentuale
massima delle quote societarie, dovra' essere rispettato a  decorrere
dalla conclusione dell'ultima annualita' del programma  operativo,  o
della sua interruzione anticipata.