Art. 9 
 
 
                     Periodo minimo di adesione 
 
  1. La durata minima dell'adesione di un produttore ad  una  OP  non
puo' essere inferiore ad un anno. 
  2. In caso di  presentazione  di  un  programma  operativo,  nessun
produttore puo' liberarsi dagli obblighi derivanti da detto programma
per l'intero  periodo  della  sua  attuazione,  salvo  autorizzazione
dell'OP. 
  3. Il recesso viene comunicato per iscritto all'OP con  un  termine
di preavviso non superiore a sei  mesi.  L'OP  assume  una  decisione
entro sei mesi dalla richiesta del recesso, che se accolto,  acquista
efficacia alla conclusione dell'annualita'  in  corso  del  programma
operativo. L'OP che accoglie il recesso, rilascia  su  richiesta  del
socio, la documentazione necessaria a consentire l'eventuale adesione
del socio  ad  altra  OP  prima  del  termine  di  presentazione  del
programma operativo o della modifica per l'anno successivo. 
  4. Il  socio  escluso  dall'OP  per  inadempienze  gravi  verso  le
disposizioni statutarie applicative della  regolamentazione  sull'OCM
del settore ortofrutticolo, potra'  aderire  ad  altra  OP  o  essere
riconosciuto come OP se persona giuridica,  solo  a  partire  dal  1°
gennaio del secondo anno successivo a quello dell'espulsione. 
  5. La richiesta di recesso puo' essere limitata anche a uno o  piu'
prodotti tra quelli per cui il socio  aderisce  all'OP,  qualora  sia
consentito dallo statuto dell'OP o dal regolamento interno. 
  6. Le disposizioni di cui al  presente  articolo  prevalgono  sulle
norme statutarie delle societa' aderenti ad una OP.