Art. 9 Periodo minimo di adesione 1. La durata minima dell'adesione di un produttore ad una OP non puo' essere inferiore ad un anno. 2. In caso di presentazione di un programma operativo, nessun produttore puo' liberarsi dagli obblighi derivanti da detto programma per l'intero periodo della sua attuazione, salvo autorizzazione dell'OP. 3. Il recesso viene comunicato per iscritto all'OP con un termine di preavviso non superiore a sei mesi. L'OP assume una decisione entro sei mesi dalla richiesta del recesso, che se accolto, acquista efficacia alla conclusione dell'annualita' in corso del programma operativo. L'OP che accoglie il recesso, rilascia su richiesta del socio, la documentazione necessaria a consentire l'eventuale adesione del socio ad altra OP prima del termine di presentazione del programma operativo o della modifica per l'anno successivo. 4. Il socio escluso dall'OP per inadempienze gravi verso le disposizioni statutarie applicative della regolamentazione sull'OCM del settore ortofrutticolo, potra' aderire ad altra OP o essere riconosciuto come OP se persona giuridica, solo a partire dal 1° gennaio del secondo anno successivo a quello dell'espulsione. 5. La richiesta di recesso puo' essere limitata anche a uno o piu' prodotti tra quelli per cui il socio aderisce all'OP, qualora sia consentito dallo statuto dell'OP o dal regolamento interno. 6. Le disposizioni di cui al presente articolo prevalgono sulle norme statutarie delle societa' aderenti ad una OP.