IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto  il  regolamento  (UE)  di  esecuzione  n.  543/2011,   della
commissione del 7 giugno 2011, recante modalita' di applicazione  del
regolamento  (CE)  n.  1234/2007  nei  settori  degli  ortofrutticoli
freschi e degli ortofrutticoli trasformati; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 499/2014,  della  commissione
dell'11 marzo 2014, che integra i regolamenti  (UE)  n.  1308/2013  e
(UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio  attraverso
la modifica del regolamento di  esecuzione  (UE)  n.  543/2011  della
commissione  per  quanto  riguarda  i  settori  degli  ortofrutticoli
freschi e degli ortofrutticoli trasformati; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  25  settembre  2008  n.  3417   e
successive modifiche ed integrazioni, con il quale e' stata  adottata
la strategia nazionale in materia di riconoscimento e controllo delle
organizzazioni di produttori ortofrutticoli e loro  associazioni,  di
fondi di esercizio e di programmi operativi,  nonche'  la  disciplina
ambientale  nazionale,  in  applicazione  dell'art.  103-septies  del
regolamento (CE) n. 1234/2007 del consiglio; 
  Visto il decreto ministeriale 17 ottobre 2013,  n.  12704,  con  il
quale e' stata prorogata  fino  al  31  dicembre  2017  la  strategia
nazionale 2009-2013 e la disciplina ambientale nazionale, in  materia
di organizzazioni di produttori ortofrutticoli, di fondi di esercizio
e di  programmi  operativi,  adottata  con  decreto  ministeriale  25
settembre 2008, n. 3417 e successive modifiche e integrazioni; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
consiglio del 17 dicembre 2013,  recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli, che  abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
992/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
consiglio,  ed  in  particolare  l'art.  32,  che  ha   esteso   alle
associazioni  di  organizzazioni  di  produttori  ortofrutticoli   la
possibilita' di costituire un fondo di esercizio per il finanziamento
dei programmi operativi, prima concesso soltanto alle  organizzazioni
di produttori; 
  Visto l'art. 33 dello stesso regolamento (UE) n. 1308/2013, che  al
paragrafo 3 ha introdotto  nuove  misure  per  la  prevenzione  e  la
gestione delle crisi, in particolare alle lettere a), b. ed e); 
  Considerato opportuno integrare la predetta strategia nazionale per
recepire le nuove disposizioni introdotte dagli  articoli  32  e  33,
relativamente alla costituzione del fondo di esercizio da parte delle
associazioni  di  organizzazioni  di  produttori,  alla  gestione   e
prevenzione delle crisi tramite la realizzazione di investimenti  per
la gestione  dei  volumi  immessi  sul  mercato,  il  reimpianto  dei
frutteti e le iniziative di formazione; 
  Considerato che il citato regolamento (UE) n.  1308/2013,  all'art.
36 prevede  che  la  strategia  nazionale  applicabile  ai  programmi
operativi includa gli strumenti che lo Stato membro intende attivare,
nonche' i relativi indicatori di rendimento; 
  Considerato,  inoltre,  necessario  assicurare  la  coerenza  e  la
complementarieta' tra le misure dell'organizzazione comune di mercato
e quelle dello sviluppo rurale; 
  Ritenuto,   pertanto,   necessario   modificare   l'allegato    che
costituisce la strategia nazionale adottata con decreto  ministeriale
25 settembre 2008 conseguentemente alle premesse; 
  Acquisita l'intesa della conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,
nella seduta del 5 agosto 2014; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
               Aggiornamento della strategia nazionale 
 
  1.  Alla  strategia  nazionale  2009-2013,  adottata  con   decreto
ministeriale 25 settembre 2008 n. 3417, prorogata fino al 31 dicembre
2017 con decreto ministeriale 17 ottobre 2013 n. 12704,  al  capitolo
3,  le  parti  «Selezione  degli   indicatori»;   «3.1   Coerenza   e
complementarieta'  tra  OCM  e  SR»;  «Misura  3.2.5.  attivita'   di
formazione non legate alla prevenzione e alla gestione delle crisi  e
azioni intese a promuovere  il  ricorso  a  servizi  di  consulenza»;
«Misura 3.2.6. misure di prevenzione e gestione delle crisi»; «3.4.1.
aiuto finanziario comunitario», sono sostituite da quelle in allegato
al presente decreto.