Art. 2 
 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Senza pregiudizio delle determinazioni da assumere ai sensi  del
regolamento (UE) n. 1308/2013, relativamente ai  programmi  operativi
approvati  in  conformita'  al   regolamento   (CE)   n.   1234/2007,
dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
  2. Le amministrazioni competenti provvedono con le  risorse  umane,
finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 
  Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte  dei  conti  per  la
registrazione e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 28 agosto 2014 
 
                                                 Il Ministro: Martina 

Registrato alla Corte dei conti il 2 ottobre 2014 
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 3590