Art. 2 
 
 
         Modalita' per la corresponsione dell'anticipazione 
 
  1. L'anticipazione e' concessa a ciascun ente  richiedente,  previa
apposita istanza, nei limiti della massa passiva censita, in base  ad
una quota pro capite  determinata  tenendo  conto  della  popolazione
residente, calcolata alla fine del  penultimo  anno  precedente  alla
dichiarazione di dissesto, secondo i dati forniti dall'Istat. 
  2.  L'anticipazione  sopra  determinata  potra',  altresi',  essere
aumentata, per ciascun ente, nel limite  massimo  di  300  milioni  e
della massa passiva censita, anche delle residue somme risultate  non
assegnate dopo il primo calcolo di riparto; 
  3. L'anticipazione richiesta e'  erogata,  mediante  operazione  di
giro fondi sulla contabilita'  speciale,  sotto  conto  infruttifero,
intestata all'ente locale, in un'unica  soluzione  entro  i  quindici
giorni successivi  al  perfezionamento  del  presente  provvedimento.
L'anticipazione e' imputata contabilmente alle accensioni di prestiti
(codice Siope 5311 «Mutui e prestiti da enti del settore  pubblico»).
Trattandosi di un finanziamento erogato dallo  Stato  non  rileva  ai
fini dei limiti stabiliti dall'art. 204 del  decreto  legislativo  n.
267 del 2000. 
  4. L'ente locale beneficiario dell'anticipazione, entro  30  giorni
dalla  ricezione  della  stessa,  mette  a  disposizione  dell'organo
straordinario di liquidazione le somme ricevute. 
  5. L'organo straordinario di liquidazione, entro  90  giorni  dalla
ricezione delle somme di cui al comma 4, provvede  al  pagamento  dei
debiti ammessi, con le modalita' previste dall'art. 258  del  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e nei limiti delle somme ricevute.
L'organo straordinario della  liquidazione,  in  sede  di  rendiconto
della gestione della liquidazione di cui al comma  11  dell'art.  256
del citato decreto  legislativo  n.  267/2000,  evidenzia  l'avvenuto
pagamento secondo quanto stabilito al periodo precedente.