Art. 2 Modalita' per la corresponsione dell'anticipazione 1. L'anticipazione e' concessa a ciascun ente richiedente, previa apposita istanza, nei limiti della massa passiva censita, in base ad una quota pro capite determinata tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto, secondo i dati forniti dall'Istat. 2. L'anticipazione sopra determinata potra', altresi', essere aumentata, per ciascun ente, nel limite massimo di 300 milioni e della massa passiva censita, anche delle residue somme risultate non assegnate dopo il primo calcolo di riparto; 3. L'anticipazione richiesta e' erogata, mediante operazione di giro fondi sulla contabilita' speciale, sotto conto infruttifero, intestata all'ente locale, in un'unica soluzione entro i quindici giorni successivi al perfezionamento del presente provvedimento. L'anticipazione e' imputata contabilmente alle accensioni di prestiti (codice Siope 5311 «Mutui e prestiti da enti del settore pubblico»). Trattandosi di un finanziamento erogato dallo Stato non rileva ai fini dei limiti stabiliti dall'art. 204 del decreto legislativo n. 267 del 2000. 4. L'ente locale beneficiario dell'anticipazione, entro 30 giorni dalla ricezione della stessa, mette a disposizione dell'organo straordinario di liquidazione le somme ricevute. 5. L'organo straordinario di liquidazione, entro 90 giorni dalla ricezione delle somme di cui al comma 4, provvede al pagamento dei debiti ammessi, con le modalita' previste dall'art. 258 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e nei limiti delle somme ricevute. L'organo straordinario della liquidazione, in sede di rendiconto della gestione della liquidazione di cui al comma 11 dell'art. 256 del citato decreto legislativo n. 267/2000, evidenzia l'avvenuto pagamento secondo quanto stabilito al periodo precedente.