(Allegato)
                                                             Allegato 
 
PROPOSTA DI MODIFICA  DEL  DISCIPLINARE  DI  PRODUZIONE  DEI  VINI  A
  DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA «GAVI» O  «CORTESE
  DI GAVI». 
 
    Gli articoli 6 e 7 sono sostituiti con il seguente testo: 
 
                               Art. 6. 
                 Caratteristiche dei vini al consumo 
 
    I vini a denominazione di origine controllata e garantita  «Gavi»
o «Cortese  di  Gavi»  all'atto  dell'immissione  al  consumo  devono
rispondere alle seguenti caratteristiche: 
    Tipologia tranquillo: 
    colore: giallo paglierino piu' o meno intenso; 
    odore: caratteristico, delicato; 
    sapore: secco, gradevole, di gusto fresco ed armonico; 
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol; 
    acidita' totale minima: 5,0 g/l; 
    estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l. 
    Tipologia frizzante: 
    spuma: fine ed evanescente; 
    colore: giallo paglierino piu' o meno intenso; 
    odore: fine, delicato, caratteristico; 
    sapore: secco, gradevole, di gusto fresco ed armonico; 
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol.; 
    acidita' totale minima: 5,0 g/l; 
    estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l. 
    Tipologia spumante: 
    colore: giallo paglierino piu' o meno intenso; 
    spuma: fine e persistente; 
    odore: fine, delicato, caratteristico; 
    sapore: secco, armonico, gradevole; 
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol; 
    acidita' totale minima: 5,0 g/l; 
    estratto non riduttore minimo: 15,0 g/l. 
    Tipologia Riserva: 
    colore: giallo paglierino piu' o meno intenso; 
    odore: fine, delicato, caratteristico; 
    sapore: armonico, secco, gradevole; 
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; 
    acidita' totale minima: 5,5 g/l; 
    estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l. 
    Tipologia Riserva Spumante metodo classico: 
    colore: giallo paglierino piu' o meno intenso; 
    spuma: fine e persistente; 
    odore: fine, delicato, caratteristico; 
    sapore: secco, armonico, gradevole; 
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol; 
    acidita' totale minima: 5,5 g/l; 
    estratto non riduttore minimo: 17,0 g/l. 
    E' facolta' del Ministero delle politiche agricole  alimentari  e
forestali modificare con proprio  decreto,  per  i  vini  di  cui  al
presente disciplinare, i limiti minimi sopra indicati per  l'acidita'
totale e l'estratto non riduttore. 
    In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di  legno,
il sapore del vino  «Gavi»  o  «Cortese  di  Gavi»,  nella  tipologia
«Tranquillo», «Riserva» e «Riserva Spumante  metodo  classico»,  puo'
rivelare sentore di legno. 
 
                               Art. 7. 
                    Designazione e presentazione 
 
    1) Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di
origine controllata e garantita «Gavi» o «Cortese di Gavi» e' vietata
l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa  da  quelle
previste  dal  presente  disciplinare,  ivi  compresi  gli  aggettivi
«extra», «fine», «scelto», «selezionato», e similari.  E'  consentito
l'uso  di  indicazioni  che  facciano  riferimento  a  nomi,  ragioni
sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei
a trarre in inganno l'acquirente. 
    2) Per le tipologie  «tranquillo»,  «frizzante»,  «spumante»,  e'
consentito,  l'uso  di  indicazioni  geografiche   e   toponomastiche
aggiuntive  che  facciano  riferimento  ai  comuni  e  alle  frazioni
riportati nell'allegato al presente  disciplinare  e  alle  fattorie,
zone e localita', dalle quali effettivamente provengono le uve da cui
i vini sono stati ottenuti,  purche'  nel  rispetto  delle  normative
vigenti in materia. 
    L'indicazione del comune  deve  figurare  in  etichetta  e  negli
imballaggi al di  sotto  della  dicitura  «denominazione  di  origine
controllata e garantita», riportando esclusivamente la dicitura  «del
comune di ...» eventualmente seguita dal nome della frazione, purche'
le uve provengano dal territorio indicato. 
    3)  Nella  designazione  dei  vini  a  denominazione  di  origine
controllata «Gavi» o «Cortese di Gavi» di cui all'art. 1 puo'  essere
utilizzata la menzione «vigna»  a  condizione  che  sia  seguita  dal
relativo toponimo o nome tradizionale,  che  la  vinificazione  e  la
conservazione del vino avvengano in recipienti separati  e  che  tale
menzione venga riportata  sia  nella  denuncia  delle  uve,  sia  nei
registri  e  nei  documenti   di   accompagnamento   e   che   figuri
nell'apposito elenco regionale ai sensi  dell'art.  6  comma  8,  del
decreto legislativo n. 61/2010. 
    4)  Per  le  tipologie  «Riserva»  e  «Riserva  Spumante   metodo
classico»  e'  vietato  l'uso  di  indicazioni  geografiche  inerenti
comuni, frazioni e localita', e' obbligatorio  l'uso  della  menzione
«vigna» a condizione che sia seguita dal  relativo  toponimo  o  nome
tradizionale, che  la  vinificazione  e  la  conservazione  del  vino
avvengano in recipienti separati e che tale menzione venga  riportata
sia nella denuncia delle uve, sia nei registri  e  nei  documenti  di
accompagnamento e che figuri nell'apposito elenco regionale ai  sensi
dell'art. 6 comma 8, del decreto legislativo n. 61/2010. 
    5) La menzione «vigna» dovra' essere riportata in  etichetta  con
caratteri di dimensione inferiore o uguale al 50% del carattere usato
per la D.O.C.G. Gavi. 
    6)  Per  la  tipologia  «tranquillo»  deve  essere  indicata   in
etichetta  l'annata  di  produzione  delle  uve.  Per  la   tipologia
«Spumante metodo classico» deve essere indicata in etichetta la  data
di sboccatura, mentre resta facoltativa l'indicazione  del  millesimo
riferito alla vendemmia. 
    7) Per la chiusura delle bottiglie dei vini «Gavi» o «Cortese  di
Gavi» e' previsto l'utilizzo dei dispositivi  ammessi  dalla  vigente
normativa, con esclusione del tappo a corona e del tappo  a  vite  in
plastica. Per la  tipologia  «Riserva»  e  «Riserva  spumante  metodo
classico» e' obbligatorio il tappo in sughero. 
    8) Per il vino a D.O.C.G. «Gavi»  o  «Cortese  di  Gavi»  Riserva
Spumante metodo classico deve essere riportata in etichetta  la  data
di sboccatura e l'indicazione del millesimo riferito alla vendemmia.