IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto l'art. 26,  comma  2,  del  decreto-legge  n.  91  del  2014,
convertito  dalla  legge  11  agosto  2014,  n.  116   (di   seguito:
decreto-legge n. 91 del 2014) il quale dispone che: 
  a) a decorrere dal secondo semestre 2014, il  Gestore  dei  servizi
energetici GSE S.p.a. (di seguito: GSE) eroga le tariffe incentivanti
sull'energia elettrica prodotta da impianti solari  fotovoltaici  con
rate  mensili  costanti,  in  misura  pari  al  90  per  cento  della
producibilita' media annua  stimata  di  ciascun  impianto  nell'anno
solare di produzione, ed effettua il conguaglio,  in  relazione  alla
produzione effettiva, entro il 30 giugno dell'anno successivo; 
  b)  le  modalita'  operative   per   l'erogazione   delle   tariffe
incentivanti secondo lo schema sopra citato sono definite dal  GSE  e
approvate con decreto del Ministro dello sviluppo economico; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  31  gennaio
2014, recante la disciplina dei controlli e delle sanzioni in materia
di incentivi nel settore elettrico di competenza del GSE; 
  Visto l'art. 25 del decreto-legge n. 91 del 2014, il quale  dispone
che gli oneri sostenuti dal GSE per lo svolgimento delle attivita' di
gestione, di verifica  e  di  controllo,  inerenti  i  meccanismi  di
incentivazione e di sostegno, sono a  carico  dei  beneficiari  delle
medesime attivita', ivi incluse quelle in corso, con esclusione degli
impianti destinati all'autoconsumo entro  i  3  kW,  e  che  pertanto
rientrano tra i predetti oneri anche quelli derivanti dall'attuazione
del presente decreto; 
  Vista la proposta formulata dal GSE in data 10 luglio 2014; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e, in particolare, l'art. 1; 
  Ritenuto che la previsione di erogazione con rate mensili costanti,
di cui al richiamato art. 26, comma 2, debba essere applicata in modo
da assicurare, congiuntamente, la prevedibilita' dei flussi economici
per gli operatori, la continua verifica, per gli impianti di maggiore
dimensione, della coerenza tra la producibilita' energetica stimata e
la produzione effettiva di ciascun impianto e, infine, la semplicita'
ed economicita' della gestione del meccanismo; 
  Ritenuto   opportuno conciliare   la   periodicita'   mensile    di
individuazione della rata costante con un principio  di  economicita'
nella  gestione  dell'attivita'  di  erogazione,  in   considerazione
dell'elevato numero di impianti da  trattare, anche  per  ridurre  il
potenziale maggior costo a carico degli operatori,  prevedendo taluni
accorpamenti delle rate per gli impianti di piccole dimensioni e, per
tutti gli impianti,  un  valore  minimo  di  soglia  dell'importo  da
erogare; 
  Considerato infine  che,  ai  sensi  dell'art.  25,  comma  1,  del
decreto-legge n. 91 del 2014, gli impianti destinati  all'autoconsumo
entro i 3 kW non sono tenuti al pagamento degli oneri  sostenuti  dal
GSE per lo svolgimento  delle  relative  attivita'  di  gestione,  di
verifica e di controllo e che pertanto l'eventuale  accorpamento  dei
pagamenti e' giustificato anche per tale verso 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
             Approvazione delle modalita' di erogazione 
                     delle tariffe incentivanti 
 
  1. Sono approvate  le  modalita'  per  l'erogazione  delle  tariffe
incentivanti  sull'energia  elettrica  prodotta  da  impianti  solari
fotovoltaici. Dette modalita' sono  riportate  nell'allegato  1,  che
forma parte integrante del presente decreto. 
  2. L'Autorita' per l'energia elettrica il gas ed il sistema  idrico
adegua, se del  caso,  le  modalita'  di  raccolta  delle  risorse  a
copertura degli oneri generali di sistema.