Art. 2 Disposizioni varie 1. I soggetti responsabili delle misure dell'energia incentivata prodotta dagli impianti fotovoltaici rilevano e trasmettono al GSE le predette misure, con le modalita' e la periodicita' stabilite nei decreti di incentivazione, ovvero nelle deliberazioni di riferimento dell'Autorita' per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico. 2. I beneficiari delle tariffe incentivanti informano tempestivamente il GSE delle situazioni che possano far variare la produzione energetica annua dell'impianto rispetto a quella stimata sulla base dell'allegato 1. 3. L'Autorita' per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico, ai fini dell'attuazione dell'art. 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 gennaio 2014, tiene conto di quanto previsto nell'allegato 1 del presente decreto, e in particolare dell'esigenza di garantire un adeguato grado di corrispondenza tra la stima della producibilita' media annua di ciascun impianto e l'effettiva produzione energetica annua. 4. Per gli impianti entrati in esercizio prima del 1° luglio 2014 e per i quali entro la stessa data non sia stata attivata la convenzione da parte del GSE nonche' per gli impianti entrati in esercizio dopo la medesima data, le modalita' operative di cui al presente decreto si applicano a partire dalla data di entrata in esercizio dell'impianto. 5. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 ottobre 2014 Il Ministro: Guidi