(Allegato)
                                                             Allegato 
 
                           SCHEDA TECNICA 
 
 
  Indicazione Geografica «Grappa lombarda» o «Grappa di Lombardia» 
 
1. Denominazione della bevanda spiritosa con indicazione  geografica:
«Grappa lombarda» o «Grappa di Lombardia» 
    Categoria della bevanda  spiritosa  con  indicazione  geografica:
Acquavite di vinaccia. 
    La denominazione «Grappa lombarda» o  «Grappa  di  Lombardia»  e'
riservata esclusivamente all'acquavite  di  vinaccia  ottenuta  dalla
distillazione di materie  prime  in  ottimo  stato  di  conservazione
ricavate da uve prodotte e  vinificate  in  Lombardia,  distillata  e
imbottigliata in impianti ubicati sul territorio lombardo. 
2. Descrizione della bevanda spiritosa: 
    a) Caratteristiche fisiche,  chimiche  e/o  organolettiche  della
categoria 
      e' ottenuta esclusivamente da vinacce fermentate  e  distillate
direttamente mediante vapore acqueo oppure dopo l'aggiunta di acqua; 
      alle vinacce puo' essere aggiunta una quantita'  di  fecce  non
superiore a 25 kg di fecce per 100 kg di vinacce utilizzate; 
      la  quantita'  di  alcole  proveniente  dalle  fecce  non  puo'
superare il 35 %  della  quantita'  totale  di  alcole  nel  prodotto
finito; 
      la distillazione e' effettuata in presenza delle vinacce a meno
di  86  %  vol.;  e'  autorizzata  la  ridistillazione  alla   stessa
gradazione alcolica; 
      ha un tenore di sostanze volatili pari o superiore a  140  g/hl
di alcole a 100 % vol. e un tenore massimo di metanolo di  1000  g/hl
di alcole a 100 % vol.; 
      non deve essere addizionata di alcole etilico,  diluito  o  non
diluito; 
      non e' aromatizzata; cio' non esclude i  metodi  di  produzione
tradizionali individuati alla successiva lettera d); 
      puo' contenere caramello aggiunto solo come  colorante  per  la
«Grappa   lombarda»   o   «Grappa   di   Lombardia»   sottoposta   ad
invecchiamento almeno 12 mesi, secondo le disposizioni comunitarie  e
nazionali vigenti. 
    b) Caratteristiche specifiche della  bevanda  spiritosa  rispetto
alla categoria cui appartiene 
      un tenore di sostanze volatili diverse dagli alcoli  etilico  e
metilico non inferiore a 140 g/hl  di  alcole  a  100  per  cento  in
volume; 
      il titolo alcolometrico volumico minimo e' di 40% vol. 
    c) Zona geografica interessata 
      L'intero territorio della Regione Lombardia. 
    d) Metodo di produzione della bevanda spiritosa 
      La «Grappa lombarda» o «Grappa di Lombardia»  e'  ottenuta  per
distillazione con impianto discontinuo, direttamente mediante  vapore
acqueo oppure con l'aggiunta  di  acqua  nell'alambicco,  di  vinacce
fermentate  o  semifermentate.  Nella  produzione  della  grappa   e'
consentito l'impiego di fecce liquide naturali di vino  nella  misura
massima di 25 kg per 100 kg di vinacce utilizzate.  La  quantita'  di
alcole proveniente dalle fecce non puo'  superare  il  35  per  cento
della quantita' totale di alcole nel prodotto finito. L'impiego delle
fecce liquide naturali di vino puo' avvenire mediante aggiunta  delle
fecce alle vinacce prima del passaggio in distillazione,  o  mediante
disalcolazione in parallelo della vinaccia e delle fecce e invio alla
distillazione  della   miscela   delle   due   flemme,   o   mediante
disalcolazione separata delle vinacce e  delle  flemme  e  successivo
invio diretto alla  distillazione.  Dette  operazioni  devono  essere
effettuate nella medesima distilleria di produzione. La distillazione
delle vinacce fermentate o semifermentate,  in  impianto  continuo  o
discontinuo, deve essere effettuata a meno di 86 per cento in volume.
Entro tale limite  e'  consentita  la  ridistillazione  del  prodotto
ottenuto. L'osservanza  dei  limiti  previsti  deve  risultare  dalla
tenuta di registri vidimati in  cui  sono  riportati  giornalmente  i
quantitativi e il tenore alcolico delle vinacce, delle fecce  liquide
naturali di vino avviate alla distillazione,  nonche'  delle  flemme,
nel caso in cui l'avvio  di  queste  ultime  alla  distillazione  sia
effettuato successivamente alla loro produzione. 
    Nella  preparazione  della  «Grappa  lombarda»   o   «Grappa   di
Lombardia» e' consentita l'aggiunta di: 
      piante aromatiche o loro parti, nonche'  frutta  o  loro  parti
secondo i metodi di  produzione  tradizionali.  Se  utilizzate,  deve
essere riportata l'indicazione di piante  aromatiche  o  loro  parti,
nonche' frutta o loro parti  nella  denominazione  di  vendita  della
«Grappa lombarda» o «Grappa di Lombardia»; 
      zuccheri, nel limite massimo di 20 grammi per  litro,  espresso
in zucchero invertito in conformita' alle definizioni di cui al punto
3, lettere da a) a c) dell'Allegato I del Regolamento CE n. 110/2008; 
      caramello, solo per  la  grappa  sottoposta  ad  invecchiamento
almeno dodici mesi, secondo le secondo le disposizioni comunitarie  e
nazionali vigenti. 
    La  «Grappa  lombarda»  o  «Grappa  di  Lombardia»  puo'   essere
sottoposta ad invecchiamento in botti, tini  e  altri  recipienti  di
legno. Nella presentazione e nella promozione e' consentito l'uso dei
termini «vecchia» o «invecchiata» per la «Grappa lombarda» o  «Grappa
di Lombardia» sottoposta ad invecchiamento in recipienti di legno non
verniciati ne' rivestiti, per un periodo non inferiore a dodici mesi,
in regime di sorveglianza fiscale, in impianti ubicati nel territorio
della Regione Lombardia. Sono consentiti  i  normali  trattamenti  di
conservazione del legno dei recipienti. E' consentito altresi'  l'uso
dei termini «riserva» o «stravecchia»  per  la  «Grappa  lombarda»  o
«Grappa  di  Lombardia»  invecchiata  almeno  18  mesi.  Puo'  essere
specificata la durata dell'invecchiamento,  espressa  in  mesi  e  in
anni, o soltanto in mesi. 
    e) Elementi che dimostrano il legame con l'ambiente geografico  o
con l'origine geografica 
      Le  prime  testimonianze  storiche  che  riguardano  la  Grappa
lombarda risalgono al XVII secolo. Nel 1617, infatti,  Miguel  Agusti
agronomo ed ecclesiastico catalano, priore del tempio di San Giovanni
in Perpignano e cappellano del  Sovrano  Ordine  di  Malta,  pubblica
un'opera  in  quattro  volumi  dal   titolo   «Libre   dels   secrets
d'agricoltura, casa rustica y pastoril» dove  descrive  compiutamente
un alambicco per ottenere acquavite dalla vinaccia. Nel 1663  un  suo
confratello tedesco, il monaco gesuita Atanasio Kirker,  pubblica  un
trattato di chimica nel quale indica chiaramente  la  vinaccia  quale
materia  alcoligena  e  conferisce  carattere  scientifico  alla  sua
distillazione. Nell'ambito della Compagnia gesuita, dove le idee e le
scoperte avevano libera circolazione, appare certa la  collaborazione
tra il monaco tedesco e un gesuita bresciano, Francesco  Terzi  Lana,
che si interesso' di tantissime cose tra le quali l'acquavite che era
possibile ottenere dalle vinacce. Allo stato delle conoscenze attuali
Francesco Terzi Lana, nobile di  Rovato  ed  erudito  dell'epoca,  e'
considerato il padre tecnico della grappa lombarda e, di conseguenza,
il capostipite dei mastri distillatori lombardi. In  quel  secolo  la
terra lombarda fu lo scenario di vicende tormentate sia dal punto  di
vista sociale che politico, e il fatto che la scienza si interessasse
alla lavorazione delle vinacce lascia presumere che molti  alambicchi
fossero in funzione gia' da parecchio tempo nelle dimore  patrizie  e
nelle case dei contadini. Il prodotto ottenuto rivestiva ormai grande
importanza poiche'  contribuiva  al  miglioramento  delle  condizioni
economiche in quanto con esso si riusciva ad  estrarre  la  ricchezza
alcolica dalla materia povera quali i residui  del  vino  al  termine
della fermentazione e  della  vinaccia,  e  non  va  dimenticato  che
mediante  il  mescolamento  del  distillato  con  erbe  e  radici  si
ottenevano  rimedi  galenici  presenti   tanto   nella   farmacologia
ufficiale quanto in quella casalinga. Nel  1922  venne  costituito  a
Brescia il primo sodalizio nazionale dei lambiccari delle bucce degli
acini d'uva l'«Unione Distillatori Italiani Vinacce». 
    f)  Disposizioni  da  rispettare   in   forza   di   disposizioni
comunitarie e/o nazionali e/o regionali 
      Decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1997, n. 297;
Circolari   del   Ministero   dell'industria    del    commercio    e
dell'artigianato n. 163 del 20 novembre 1998 e n. 166  del  12  marzo
2001. 
    g)  Termini  aggiuntivi  all'indicazione   geografica   e   norme
specifiche in materia di etichettatura 
      La «Grappa lombarda»  o  «Grappa  di  Lombardia»,  deve  essere
etichettata in conformita' al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
109, e successive modifiche e nel rispetto dei seguenti principi. 
    1. Il termine «Grappa lombarda»  o  «Grappa  di  Lombardia»  puo'
essere completato dal riferimento: 
      a) al  nome  di  un  vitigno  qualora  sia  stata  ottenuta  in
distillazione da materie prime provenienti per il 100% in peso  dalla
vinificazione di uve di tale vitigno: e' ammessa  una  tolleranza  di
altri vitigni fino ad un massimo del 15% in peso; 
      b) ai nomi di non  piu'  di  due  vitigni,  qualora  sia  stata
ottenuta dalla distillazione di materie prime interamente provenienti
dalla vinificazione  di  uve  ottenute  dalla  coltivazione  di  tali
vitigni. I vitigni devono essere menzionati in  etichetta  in  ordine
ponderale decrescente. Non e'  consentita  l'indicazione  di  vitigni
utilizzati in misura inferiore al  15%  in  peso.  L'indicazione  dei
vitigni in  etichetta  deve  avvenire  con  lo  stesso  carattere  ed
evidenza tipografica; 
      c) al nome di un vino DOC, DOCG o IGT qualora le materie  prime
provengano da uve utilizzate nella produzione di detto vino;  in  tal
caso e' vietato utilizzare i simboli e le diciture (DOC, DOCG e  IGT)
(DOP, IGP) sia in sigla che per esteso; 
      d) al metodo di distillazione, continuo  o  discontinuo,  e  al
tipo di alambicco. 
    2.  Per  le  grappe  che  rispondono  contemporaneamente  a  piu'
riferimenti di cui ai precedenti punti a),  b)  e  c)  deve  comunque
essere utilizzata una sola denominazione di vendita. 
    h) Nome e indirizzo del richiedente 
      Istituto  Grappa  Lombarda  c/o  Cantina  Storica   di   Montu'
Beccaria, Viale G. Marconi, 10 - 27040 Montu' Beccaria (PV).