Art. 2 1. Con successivo provvedimento sara' definito il trattamento economico del commissario liquidatore di cui all'articolo precedente ai sensi della legislazione vigente. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e successivamente pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali: www.lavoro.gov.it., e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente provvedimento potra' essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge. Roma, 10 settembre 2014 Il Ministro: Poletti