Art. 2 
 
  1. Con  successivo  provvedimento  sara'  definito  il  trattamento
economico del commissario liquidatore di cui all'articolo  precedente
ai sensi della legislazione vigente. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo e successivamente pubblicato  sul  sito  istituzionale  del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali: www.lavoro.gov.it., e
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
  Il presente  provvedimento  potra'  essere  impugnato  dinnanzi  al
competente Tribunale amministrativo  regionale,  ovvero  a  mezzo  di
ricorso  straordinario  al  Presidente  della   Repubblica   ove   ne
sussistano i presupposti di legge. 
    Roma, 10 settembre 2014 
 
                                                 Il Ministro: Poletti