Art. 2 
 
 
                        Soggetti ammissibili 
 
  1. Sono legittimati a presentare la domanda per la concessione  dei
contributi gli enti di ricerca che, alla data di scadenza del  bando,
hanno  ottenuto  da  almeno  tre   anni   il   riconoscimento   della
personalita' giuridica ai sensi dell'art. 11 del codice civile e  del
decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n.  361,  e
che svolgono, per prioritarie finalita' statutarie e senza  scopo  di
lucro,  l'attivita'  di  ricerca  finalizzata  all'ampliamento  delle
conoscenze culturali, scientifiche, tecniche non connesse a specifici
ed immediati obiettivi industriali o commerciali e  realizzate  anche
attraverso attivita' di formazione post-universitaria  specificamente
preordinata alla ricerca. 
  2. Non possono usufruire dei contributi di cui all'art. 1 gli  enti
pubblici di ricerca, le universita' statali e non statali, i  centri,
i consorzi e le societa' di ricerca e loro  consorzi,  costituiti  ai
sensi degli articoli 91 e 91-bis del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e loro  fondazioni  costituite  ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001,  n.
254, nonche' gli enti che  hanno  ottenuto  nel  corso  del  medesimo
esercizio contributi  di  funzionamento  o  altri  contributi  aventi
medesime finalita' e natura giuridica, a carico  del  bilancio  dello
Stato.