Art. 5 Criteri di valutazione 1. La selezione delle domande e' curata dalla Commissione nominata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 8 febbraio 2008, n. 44 che, a tal fine, puo' avvalersi di esperti o studiosi di settore con particolare riferimento alla valutazione della rilevanza della produzione scientifica e della qualita' e della rilevanza dei programmi. Su proposta della Commissione, il Ministero procede alla nomina dei suddetti esperti. 2. Le domande sono valutate nel rispetto dei criteri riportati al successivo comma 3; a tal fine la Commissione assicura l'uniformita' di giudizio e di applicazione anche mediante la preventiva definizione di modalita' idonee a garantire un omogeneo ed accurato impiego dei punteggi a disposizione. 3. La Commissione propone al Ministro, entro e non oltre 90 giorni dalla data di presentazione delle domande, la graduatoria delle stesse accompagnata da una relazione illustrativa sui punteggi assegnati secondo i criteri indicati nel successivo comma 4 e sulla base della quale il Ministro, valutata la proposta, provvede all'assegnazione dei contributi approvando la Tabella Triennale ai sensi dell'art. 6 del presente decreto. 4. In particolare, la valutazione e' volta ad accertare: a) la qualita' e rilevanza dei programmi di attivita' di ricerca svolti in modo continuativo, anche mediante i collegamenti con altre istituzioni italiane o internazionali, in particolare con quelli dell'Unione Europea e i risultati conseguiti nell'ultimo triennio in tema per l'attivita' di ricerca finalizzata all'ampliamento delle conoscenze culturali, scientifiche, tecniche non connesse a specifici ed immediati obiettivi industriali o commerciali e realizzate anche attraverso attivita' di formazione post-universitaria specificamente preordinata alla ricerca (max 20 punti); b) la tradizione storica dell'ente, la sua rilevanza nazionale e internazionale e la sua attualita' sulla base dei riscontri riconosciuti dalla comunita' scientifica (max 15 punti); c) la coerenza e congruita' del contributo richiesto rispetto alle attivita' svolte e programmate e rispetto ai flussi di bilancio dell'ente (max 5 punti); d) la consistenza e qualificazione delle risorse umane coinvolte (max 5 punti); e) consistenza del patrimonio didattico, scientifico e strumentale (max 5 punti); 5. Sono approvate esclusivamente le domande che abbiano conseguito, nella sommatoria dei punteggi di cui alle lettere da a) ad e) del comma precedente, un punteggio complessivo di almeno 35 punti, e comunque un punteggio almeno pari a 15 per la lettera a) ed almeno pari a 10 per la lettera b). 6) La Commissione si esprime anche sulle attivita' e sui programmi svolti ed attestati nelle relazioni scientifiche per l'erogazione del saldo di cui all'art. 7, comma 2, del presente decreto.