Art. 5 
 
 
                       Criteri di valutazione 
 
  1. La selezione delle domande e' curata dalla Commissione  nominata
con decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca ai sensi dell'art. 3  del  decreto  ministeriale  8  febbraio
2008, n. 44 che, a tal fine, puo' avvalersi di esperti o studiosi  di
settore con particolare riferimento alla valutazione della  rilevanza
della produzione scientifica e della qualita' e della  rilevanza  dei
programmi. Su proposta della Commissione, il Ministero  procede  alla
nomina dei suddetti esperti. 
  2. Le domande sono valutate nel rispetto dei criteri  riportati  al
successivo comma 3; a tal fine la Commissione assicura  l'uniformita'
di  giudizio  e  di  applicazione  anche   mediante   la   preventiva
definizione di modalita' idonee a garantire un omogeneo  ed  accurato
impiego dei punteggi a disposizione. 
  3. La Commissione propone al Ministro, entro e non oltre 90  giorni
dalla data di  presentazione  delle  domande,  la  graduatoria  delle
stesse  accompagnata  da  una  relazione  illustrativa  sui  punteggi
assegnati secondo i criteri indicati nel successivo comma 4  e  sulla
base  della  quale  il  Ministro,  valutata  la  proposta,   provvede
all'assegnazione dei contributi approvando la  Tabella  Triennale  ai
sensi dell'art. 6 del presente decreto. 
  4. In particolare, la valutazione e' volta ad accertare: 
  a) la qualita' e rilevanza dei programmi di  attivita'  di  ricerca
svolti in modo continuativo, anche mediante i collegamenti con  altre
istituzioni italiane o  internazionali,  in  particolare  con  quelli
dell'Unione Europea e i risultati conseguiti nell'ultimo triennio  in
tema per l'attivita' di  ricerca  finalizzata  all'ampliamento  delle
conoscenze culturali, scientifiche, tecniche non connesse a specifici
ed immediati obiettivi industriali o commerciali e  realizzate  anche
attraverso attivita' di formazione post-universitaria  specificamente
preordinata alla ricerca (max 20 punti); 
  b) la tradizione storica dell'ente, la sua  rilevanza  nazionale  e
internazionale  e  la  sua  attualita'  sulla  base   dei   riscontri
riconosciuti dalla comunita' scientifica (max 15 punti); 
  c) la coerenza e congruita' del contributo richiesto rispetto  alle
attivita' svolte e programmate  e  rispetto  ai  flussi  di  bilancio
dell'ente (max 5 punti); 
  d) la consistenza e qualificazione delle  risorse  umane  coinvolte
(max 5 punti); 
  e) consistenza del patrimonio didattico, scientifico e  strumentale
(max 5 punti); 
  5. Sono approvate esclusivamente le domande che abbiano conseguito,
nella sommatoria dei punteggi di cui alle lettere da  a)  ad  e)  del
comma precedente, un punteggio complessivo  di  almeno  35  punti,  e
comunque un punteggio almeno pari a 15 per la lettera  a)  ed  almeno
pari a 10 per la lettera b). 
  6) La Commissione si esprime anche sulle attivita' e sui  programmi
svolti ed attestati nelle relazioni scientifiche per l'erogazione del
saldo di cui all'art. 7, comma 2, del presente decreto.