Art. 6 Modalita' di emanazione della Tabella Triennale 1. La Tabella Triennale e' approvata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere delle commissioni parlamentari. 2. Gli esiti sono tempestivamente comunicati ai soggetti proponenti unitamente alle relative motivazioni. 3. La Tabella Triennale e' pubblicata sul sito del Ministero.