Art. 6 
 
 
           Modalita' di emanazione della Tabella Triennale 
 
  1. La Tabella Triennale  e'  approvata  con  decreto  del  Ministro
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  adottato   di
concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  previa
acquisizione del parere delle commissioni parlamentari. 
  2. Gli esiti sono tempestivamente comunicati ai soggetti proponenti
unitamente alle relative motivazioni. 
  3. La Tabella Triennale e' pubblicata sul sito del Ministero.