Art. 8 Controllo e monitoraggio 1. Gli enti che ricevono il contributo devono inviare, con le modalita' di cui al successivo art. 10, entro sei mesi dall'erogazione dell'anticipo: a) relazioni scientifiche relative alle attivita' svolte nell'anno di riferimento della Tabella triennale e comunque non oltre i predetti sei mesi; b) rendiconti dettagliati e documentati delle spese sostenute. 2. In sede di comunicazione degli esiti della procedura di selezione sono altresi' comunicate le forme e le modalita' per la compilazione della documentazione di cui al precedente comma 1. 3. Qualora, trascorso un ulteriore mese dalla decorrenza dei termini sopra indicati, rilevati dal servizio telematico di cui al successivo art. 10, comma 1, e senza motivazioni, non risultino trasmesse le predette documentazioni, il Ministero, a norma dell'art. 4 del decreto ministeriale 8 febbraio 2008 n. 44, procede alla revoca del contributo assegnato ed al recupero delle somme gia' accreditate. 4. Analogamente provvede in caso di giudizio negativo sulle attivita' svolte e sulla realizzazione dei programmi preventivati.