Art. 8 
 
 
                      Controllo e monitoraggio 
 
  1. Gli enti che ricevono  il  contributo  devono  inviare,  con  le
modalita'  di  cui  al   successivo   art.   10,   entro   sei   mesi
dall'erogazione dell'anticipo: 
  a) relazioni scientifiche relative alle attivita' svolte  nell'anno
di riferimento  della  Tabella  triennale  e  comunque  non  oltre  i
predetti sei mesi; 
  b) rendiconti dettagliati e documentati delle spese sostenute. 
  2.  In  sede  di  comunicazione  degli  esiti  della  procedura  di
selezione sono altresi' comunicate le forme e  le  modalita'  per  la
compilazione della documentazione di cui al precedente comma 1. 
  3. Qualora,  trascorso  un  ulteriore  mese  dalla  decorrenza  dei
termini sopra indicati, rilevati dal servizio telematico  di  cui  al
successivo art. 10, comma  1,  e  senza  motivazioni,  non  risultino
trasmesse le predette documentazioni, il Ministero, a norma dell'art.
4 del decreto ministeriale 8 febbraio 2008 n. 44, procede alla revoca
del contributo assegnato ed al recupero delle somme gia' accreditate. 
  4.  Analogamente  provvede  in  caso  di  giudizio  negativo  sulle
attivita' svolte e sulla realizzazione dei programmi preventivati.