Art. 2 
 
                         Direttore della UIF 
 
  1. Il  Direttore  della  UIF  e'  nominato  con  provvedimento  del
Direttorio della Banca d'Italia, su  proposta  del  Governatore,  tra
persone   dotate   di    adeguati    requisiti    di    onorabilita',
professionalita'  e  conoscenza   del   sistema   finanziario,   come
specificati al comma 2. 
  2. Il Direttore della UIF: 
  a) non deve essere stato sottoposto  a  misure  di  prevenzione  ai
sensi della normativa antimafia ovvero condannato, anche con sentenza
non definitiva, per delitti non colposi; 
  b) deve aver maturato una adeguata esperienza  professionale  e  di
conoscenza del sistema finanziario attraverso l'esercizio, per almeno
dieci  anni,   di   attivita'   professionali   o   di   insegnamento
universitario attinenti a materie giuridiche o economiche  ovvero  di
funzioni   dirigenziali   presso   enti    pubblici    o    pubbliche
amministrazioni. 
  3. Il Direttore della UIF dura in carica cinque anni. Il mandato e'
rinnovabile una sola volta. Egli puo' essere sollevato  dall'incarico
con le medesime modalita' prescritte  per  la  nomina,  solo  se  non
soddisfa piu' alle condizioni richieste per l'espletamento delle  sue
funzioni o si e' reso colpevole di gravi mancanze. 
  4. Al Direttore  compete  in  autonomia  la  responsabilita'  della
gestione della UIF, della quale definisce gli indirizzi e  pianifica,
dirige e controlla l'attivita' assicurandone una conduzione integrata
e unitaria. In tale ambito svolge le altre funzioni e adotta gli atti
e i provvedimenti previsti dalla legge. 
  5. Il  Direttore  sovrintende  al  funzionamento  della  struttura,
esercitando il coordinamento tra le unita' che la  compongono,  e  al
personale della UIF,  del  quale  dispone  la  distribuzione  tra  le
strutture e promuove lo sviluppo e la  crescita  professionale;  puo'
delegare  a  dirigenti  e  a  capi  delle  Divisioni,  con   apposita
comunicazione di servizio indicante  principi  e  criteri  direttivi,
determinate tipologie di atti aventi natura ricorrente. 
  6. Il provvedimento di nomina stabilisce il  trattamento  normativo
ed economico del Direttore della UIF.