Art. 4 Risorse 1. La Banca d'Italia destina alla UIF risorse umane e tecniche, mezzi finanziari e beni strumentali idonei e adeguati all'efficace espletamento delle funzioni a essa demandate. 2. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, nelle materie di cui al comma precedente si applicano alla UIF l'ordinamento e la normativa della Banca d'Italia. 3. La Banca d'Italia gestisce le procedure informatiche e telematiche utilizzate dalla UIF, assicurando che l'accesso ai relativi dati sia consentito unicamente al personale della UIF a cio' abilitato.