Art. 4 
 
                               Risorse 
 
  1. La Banca d'Italia destina alla UIF  risorse  umane  e  tecniche,
mezzi finanziari e beni strumentali idonei  e  adeguati  all'efficace
espletamento delle funzioni a essa demandate. 
  2.  Per  tutto  quanto  non  espressamente  previsto  dal  presente
Regolamento, nelle materie di cui al comma  precedente  si  applicano
alla UIF l'ordinamento e la normativa della Banca d'Italia. 
  3.  La  Banca  d'Italia  gestisce  le  procedure   informatiche   e
telematiche  utilizzate  dalla  UIF,  assicurando  che  l'accesso  ai
relativi dati sia consentito unicamente al personale della UIF a cio'
abilitato.