Art. 5 
 
                           Organizzazione 
 
  1.  Alla  UIF  si  applicano  le   disposizioni   sulla   Struttura
Organizzativa dell'Amministrazione centrale contenute nel Regolamento
Generale della Banca d'Italia salvo quanto diversamente  disciplinato
dalla legge e dal presente Regolamento. 
  2. Il Governatore, sentito il Direttorio e il Direttore della  UIF,
nomina il  Vice  Direttore  della  UIF  tra  il  personale  di  grado
superiore  della  Banca  d'Italia.  Il  Vice  Direttore  coadiuva  il
Direttore e lo sostituisce  nelle  funzioni  in  caso  di  assenza  o
impedimento. 
  3. La UIF e' composta dai Servizi Operazioni sospette e  Analisi  e
rapporti istituzionali. In particolare: 
  a) il Servizio Operazioni sospette  svolge  i  compiti  di  analisi
finanziaria delle segnalazioni 
  di operazioni sospette e  ne  valuta  la  fondatezza;  verifica  il
rispetto delle disposizioni in materia; cura il controllo qualitativo
dei dati e l'integrazione delle informazioni; 
  b)   il   Servizio   Analisi   e   rapporti   istituzionali    cura
l'interlocuzione con l'Autorita' Giudiziaria e con le altre autorita'
e collabora all'elaborazione della normativa  di  riferimento;  segue
gli  aspetti  della  cooperazione  internazionale;   svolge   analisi
aggregate dei flussi finanziari. 
  4. Ciascun  Servizio  e'  articolato  in  Divisioni.  Il  Capo  del
Servizio Operazioni sospette con l'approvazione del  Direttore  della
UIF determina, con apposita comunicazione di servizio, i criteri  per
la  ripartizione  delle  segnalazioni  tra  le  Divisioni  incaricate
dell'analisi delle operazioni sospette. 
  5. I Capi dei Servizi e delle Divisioni sono nominati,  sentito  il
Direttorio e il Direttore della UIF, dal Governatore o dal  Direttore
Generale della Banca d'Italia,  in  base  alle  competenze  stabilite
dallo Statuto e dal Regolamento generale della Banca d'Italia. 
  6.  Il  Direttore  della  UIF  esprime  un  parere   con   riguardo
all'assegnazione e ai trasferimenti del personale da e verso la UIF. 
  7. I Capi dei  Servizi  hanno  la  responsabilita'  dell'attuazione
degli indirizzi nelle materie di competenza e del funzionamento delle
strutture cui sono preposti,  delle  quali  programmano,  dirigono  e
controllano l'attivita'; hanno la gestione del personale addetto,  ne
curano  la  formazione  specifica   e   provvedono   ai   riferimenti
informativi e valutativi sulla  base  degli  indirizzi  definiti  dal
Direttore; vigilano sull'osservanza delle norme in materia di  salute
e sicurezza sul lavoro con poteri e  responsabilita'  correlati  alle
attribuzioni  conferite  alle  strutture.  Firmano  gli  atti  e   la
corrispondenza relativi alle attribuzioni a essi assegnate.  In  caso
di assenza o impedimento i  Capi  dei  Servizi  sono  sostituiti  dal
dirigente piu' elevato in grado presente nelle rispettive strutture.