Art. 5 Organizzazione 1. Alla UIF si applicano le disposizioni sulla Struttura Organizzativa dell'Amministrazione centrale contenute nel Regolamento Generale della Banca d'Italia salvo quanto diversamente disciplinato dalla legge e dal presente Regolamento. 2. Il Governatore, sentito il Direttorio e il Direttore della UIF, nomina il Vice Direttore della UIF tra il personale di grado superiore della Banca d'Italia. Il Vice Direttore coadiuva il Direttore e lo sostituisce nelle funzioni in caso di assenza o impedimento. 3. La UIF e' composta dai Servizi Operazioni sospette e Analisi e rapporti istituzionali. In particolare: a) il Servizio Operazioni sospette svolge i compiti di analisi finanziaria delle segnalazioni di operazioni sospette e ne valuta la fondatezza; verifica il rispetto delle disposizioni in materia; cura il controllo qualitativo dei dati e l'integrazione delle informazioni; b) il Servizio Analisi e rapporti istituzionali cura l'interlocuzione con l'Autorita' Giudiziaria e con le altre autorita' e collabora all'elaborazione della normativa di riferimento; segue gli aspetti della cooperazione internazionale; svolge analisi aggregate dei flussi finanziari. 4. Ciascun Servizio e' articolato in Divisioni. Il Capo del Servizio Operazioni sospette con l'approvazione del Direttore della UIF determina, con apposita comunicazione di servizio, i criteri per la ripartizione delle segnalazioni tra le Divisioni incaricate dell'analisi delle operazioni sospette. 5. I Capi dei Servizi e delle Divisioni sono nominati, sentito il Direttorio e il Direttore della UIF, dal Governatore o dal Direttore Generale della Banca d'Italia, in base alle competenze stabilite dallo Statuto e dal Regolamento generale della Banca d'Italia. 6. Il Direttore della UIF esprime un parere con riguardo all'assegnazione e ai trasferimenti del personale da e verso la UIF. 7. I Capi dei Servizi hanno la responsabilita' dell'attuazione degli indirizzi nelle materie di competenza e del funzionamento delle strutture cui sono preposti, delle quali programmano, dirigono e controllano l'attivita'; hanno la gestione del personale addetto, ne curano la formazione specifica e provvedono ai riferimenti informativi e valutativi sulla base degli indirizzi definiti dal Direttore; vigilano sull'osservanza delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro con poteri e responsabilita' correlati alle attribuzioni conferite alle strutture. Firmano gli atti e la corrispondenza relativi alle attribuzioni a essi assegnate. In caso di assenza o impedimento i Capi dei Servizi sono sostituiti dal dirigente piu' elevato in grado presente nelle rispettive strutture.