Art. 8 
 
                     Riferimenti sull'attivita' 
 
  1. Il Direttore della UIF trasmette entro il 30 maggio di ogni anno
al Ministro dell'economia e delle finanze, per il successivo  inoltro
al Parlamento, un rapporto sull'attivita' svolta dalla UIF  nell'anno
precedente. 
  2. Al rapporto indicato nel comma 1  sono  allegati  una  relazione
della Banca d'Italia in merito ai mezzi  finanziari  e  alle  risorse
attribuiti alla UIF e un  parere  del  Comitato  di  esperti  di  cui
all'art. 3 sull'azione svolta dalla UIF. 
  3. Entro il  30  marzo  di  ogni  anno,  la  UIF  fornisce  i  dati
statistici  e  le  informazioni  sulle  attivita'  svolte   nell'anno
precedente  al  Comitato  di  Sicurezza  Finanziaria,  al   fine   di
predisporre la relazione prevista dall'articolo 5, comma 3, lett. b),
del d.lgs. 231/2007. 
  4. La  UIF  fornisce  i  risultati  delle  analisi  e  degli  studi
effettuati secondo le modalita' indicate dall'articolo 9 del  decreto
legislativo 231/2007. 
    Roma, 18 luglio 2014 
 
                                                Il Governatore: Visco