Art. 8 Riferimenti sull'attivita' 1. Il Direttore della UIF trasmette entro il 30 maggio di ogni anno al Ministro dell'economia e delle finanze, per il successivo inoltro al Parlamento, un rapporto sull'attivita' svolta dalla UIF nell'anno precedente. 2. Al rapporto indicato nel comma 1 sono allegati una relazione della Banca d'Italia in merito ai mezzi finanziari e alle risorse attribuiti alla UIF e un parere del Comitato di esperti di cui all'art. 3 sull'azione svolta dalla UIF. 3. Entro il 30 marzo di ogni anno, la UIF fornisce i dati statistici e le informazioni sulle attivita' svolte nell'anno precedente al Comitato di Sicurezza Finanziaria, al fine di predisporre la relazione prevista dall'articolo 5, comma 3, lett. b), del d.lgs. 231/2007. 4. La UIF fornisce i risultati delle analisi e degli studi effettuati secondo le modalita' indicate dall'articolo 9 del decreto legislativo 231/2007. Roma, 18 luglio 2014 Il Governatore: Visco