Art. 4. Caratteristiche di coltivazione Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti devono essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte a conferire alle olive ed all'olio derivato le specifiche caratteristiche. I sesti di impianto ed i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle olive e dell'olio. Le forme di allevamento devono essere a vaso policonico e a monocono. Le densita' di impianto puo' variare tra un massimo di 200 piante per ettaro per gli oliveti con sesti di impianto di m. 6x8, e un massimo di 550 piante per gli oliveti con sesti di impianto di m. 6x3. La produzione massima di olive/Ha non puo' superare i Kg. 5.000. La raccolta delle olive viene effettuata nel periodo compreso tra il 20 ottobre e il 20 dicembre di ogni anno. La raccolta deve essere effettuata dall'albero a mano o con mezzi meccanici. La denuncia delle olive deve essere effettuata secondo le procedure previste dal DM n. 573 del 4 novembre 1993 relativo alle norme di attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 169, entro il termine massimo previsto per la raccolta in unica soluzione.