(Allegato-art. 4)
                               Art. 4. 
 
                   Caratteristiche di coltivazione 
 
    Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti devono essere
quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte  a
conferire   alle   olive   ed   all'olio   derivato   le   specifiche
caratteristiche. 
    I sesti di impianto ed  i  sistemi  di  potatura,  devono  essere
quelli generalmente usati o,  comunque,  atti  a  non  modificare  le
caratteristiche delle olive e  dell'olio.  Le  forme  di  allevamento
devono essere a vaso policonico e a monocono. 
    Le densita' di impianto puo' variare tra un massimo di 200 piante
per ettaro per gli oliveti con sesti di impianto  di  m.  6x8,  e  un
massimo di 550 piante per gli oliveti con sesti  di  impianto  di  m.
6x3. 
    La produzione massima di olive/Ha non puo' superare i Kg. 5.000. 
    La raccolta delle olive viene effettuata nel periodo compreso tra
il 20 ottobre e il 20 dicembre di ogni anno. 
    La raccolta deve essere effettuata dall'albero a mano o con mezzi
meccanici. 
    La  denuncia  delle  olive  deve  essere  effettuata  secondo  le
procedure previste dal DM n. 573 del 4 novembre  1993  relativo  alle
norme di attuazione della legge 5 febbraio 1992,  n.  169,  entro  il
termine massimo previsto per la raccolta in unica soluzione.