Art. 5. Modalita' di oleificazione Le operazioni di estrazione dell'olio e di confezionamento devono essere effettuate nell'ambito dell'area territoriale delimitata nel precedente art. 3. La resa massima di olive in olio non puo' superare il 18%. Per l'estrazione dell'olio sono ammessi soltanto processi meccanici e fisici atti a produrre oli che presentino il piu' fedelmente possibile le caratteristiche peculiari originarie del frutto. Le olive devono essere sottoposte a lavaggio a temperatura non superiore a 27° C.; ogni altro trattamento e' vietato. Le operazioni di oleificazione devono essere effettuate entro e non oltre i quattro giorni successivi alla raccolta.