IL DIRETTORE GENERALE 
                    per la vigilanza sugli enti, 
                       il sistema cooperativo 
                     e le gestioni commissariali 
 
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; 
  Visto l'art. 2545-septiesdecies c.c.; 
  Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del  regio  decreto  16
marzo 1942, n. 267; 
  Visto il decreto del Ministero dello  sviluppo  economico  in  data
17/01/2007  concernente  la  determinazione  dell'importo  minimo  di
bilancio   ai   fini   dello   scioglimento   d'ufficio    ex    art.
2545-septiesdecies c.c.; 
  Visto il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 158, recante  il  regolamento
di organizzazione del Ministero  dello  sviluppo  economico,  per  le
competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi; 
  Viste le  risultanze  del  verbale  di  revisione  del  22.04.12  e
successivo  accertamento  del  22.06.12   effettuate   dal   revisore
incaricato dal Ministero dello sviluppo  economico  e  relative  alla
societa' cooperativa sotto indicata, cui  si  rinvia  e  che  qui  si
intendono richiamate; 
  Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso  il
registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito  dei
bilanci per piu' di due anni consecutivi; 
  Considerato che la cooperativa, a seguito  della  comunicazione  ai
sensi degli artt.7 e 8 legge 241/90 effettuata in data 17.12.13 prot.
n.  207842,  non  ha  prodotto   alcuna   documentazione   attestante
l'avvenuta regolarizzazione delle difformita'; 
  Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni  previste
dall'art. 2545-septiesdecies c.c.; 
  Visto  il  parere  espresso  dalla  Commissione  centrale  per   le
cooperative in data 28 settembre  2011  in  merito  all'adozione  dei
provvedimenti di scioglimento per  atto  d'autorita'  con  nomina  di
commissario liquidatore nei casi di mancato deposito del bilancio per
almeno due esercizi consecutivi; 
  Ritenuta   l'opportunita'   di   disporre   il   provvedimento   di
scioglimento   per    atto    d'autorita'    ai    sensi    dell'art.
2545-septiesdecies  c.c.,  con  contestuale  nomina  del  commissario
liquidatore; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  La societa'  cooperativa  «Roselco  a  responsabilita'  limitata  -
cooperativa a mutualita' prevalente» con sede in  Genova,  costituita
in data 15.04.10, codice fiscale 01962350995,  e'  sciolta  per  atto
d'autorita' ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies c.c.