Art. 4 La zona di coltivazione delle varieta' di riso indicate all'art. 1 coincide con la zona di origine della varieta'. La superficie complessiva destinata alla produzione delle sementi, la superficie totale di coltivazione e, considerato l'investimento unitario tipico della zona di coltivazione, i limiti quantitativi annuali per la produzione di sementi, per ciascuna varieta', sono riportati nella seguente tabella: ===================================================================== | | | | | Limiti | | | | Superficie | |quantitativi | | | | per la |Superficie per| per la | | | |produzione di| la |produzione di| | Codice| Denominazione | sementi | coltivazione | sementi | +=======+================+=============+==============+=============+ | | Chinese | | | | | 15787 | Originario | 1,8 ha | 36 ha | 60 q | +-------+----------------+-------------+--------------+-------------+ | 15788 | Bertone | 0,3 ha | 5 ha | 10 q | +-------+----------------+-------------+--------------+-------------+ Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 17 ottobre 2014 Il direttore generale: Cacopardi Avvertenza: il presente atto non e' soggetto al visto di controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, ne' alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 5 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n.123.