Art. 4 
 
  La zona di coltivazione delle varieta' di riso indicate all'art.  1
coincide con la zona di origine della varieta'. 
  La superficie complessiva destinata alla produzione delle  sementi,
la superficie totale di coltivazione  e,  considerato  l'investimento
unitario tipico della zona di  coltivazione,  i  limiti  quantitativi
annuali per la produzione di sementi,  per  ciascuna  varieta',  sono
riportati nella seguente tabella: 
    
 
=====================================================================
|       |                |             |              |   Limiti    |
|       |                |  Superficie |              |quantitativi |
|       |                |   per la    |Superficie per|   per la    |
|       |                |produzione di|      la      |produzione di|
| Codice|  Denominazione |   sementi   | coltivazione |   sementi   |
+=======+================+=============+==============+=============+
|       |     Chinese    |             |              |             |
| 15787 |   Originario   |    1,8 ha   |    36 ha     |    60 q     |
+-------+----------------+-------------+--------------+-------------+
| 15788 |     Bertone    |    0,3 ha   |     5 ha     |    10 q     |
+-------+----------------+-------------+--------------+-------------+
 
  Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo  a  quello
della sua pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 17 ottobre 2014 
 
                                     Il direttore generale: Cacopardi 
Avvertenza: il presente atto non e' soggetto al  visto  di  controllo
preventivo di legittimita' da parte della Corte dei  conti,  art.  3,
legge 14 gennaio  1994,  n.  20,  ne'  alla  registrazione  da  parte
dell'Ufficio centrale del  bilancio  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, art. 5 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n.123.