Art. 3 Incentivi agli investimenti in innovazione tecnologica e digitale 1. Al fine di sostenere gli investimenti in innovazione tecnologica e digitale nel settore dell'editoria, e' istituita, nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ai sensi di quanto previsto dal decreto del 26 gennaio 2012 del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, un'apposita sezione speciale destinata alla concessione della garanzia sui finanziamenti erogati alle imprese editoriali per le finalita' di cui al presente comma. 2. Per l'operativita' della sezione speciale di cui al comma 1 sono conferite risorse del Fondo per un importo pari ad euro 7. 418.394. 3. Per la costituzione della sezione speciale, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri sottoscrive con il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero dell'economia e delle finanze l'accordo di cui all'art. 5, comma 1, del decreto ministeriale di cui al comma 1. 4. Nel limite di una quota del Fondo pari a 500.000 euro, puo' essere riconosciuto un contributo alle imprese editoriali di nuova costituzione, a fronte di spese documentate sostenute per progetti innovativi, da sottoporre alla valutazione di apposita commissione. Con decreto del capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, e' emanato il relativo bando ed e' nominata la commissione.