Art. 3 
 
 
  Incentivi agli investimenti in innovazione tecnologica e digitale 
 
  1. Al fine di sostenere gli investimenti in innovazione tecnologica
e digitale nel settore dell'editoria, e' istituita,  nell'ambito  del
Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui  all'art.  2,
comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ai sensi
di quanto previsto dal decreto  del  26  gennaio  2012  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, di  concerto  con  il  Ministro  dello
sviluppo  economico,  un'apposita  sezione  speciale  destinata  alla
concessione della garanzia sui  finanziamenti  erogati  alle  imprese
editoriali per le finalita' di cui al presente comma. 
  2. Per l'operativita' della sezione speciale di cui al comma 1 sono
conferite risorse del Fondo per un importo pari ad euro 7. 418.394. 
  3. Per la costituzione della sezione speciale, il Dipartimento  per
l'informazione  e  l'editoria  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri sottoscrive con il Ministero dello sviluppo economico ed  il
Ministero dell'economia e delle finanze l'accordo di cui all'art.  5,
comma 1, del decreto ministeriale di cui al comma 1. 
  4. Nel limite di una quota del Fondo  pari  a  500.000  euro,  puo'
essere riconosciuto un contributo alle imprese  editoriali  di  nuova
costituzione, a fronte di spese documentate  sostenute  per  progetti
innovativi, da sottoporre alla valutazione di  apposita  commissione.
Con decreto del capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria
della Presidenza del Consiglio dei Ministri da adottare entro  trenta
giorni dall'entrata in vigore del presente  decreto,  e'  emanato  il
relativo bando ed e' nominata la commissione.