Art. 4 
 
 
         Misure di promozione dell'occupazione giornalistica 
 
  1. L'Istituto nazionale  di  previdenza  dei  giornalisti  italiani
puo', con proprio  atto  deliberativo  e  fino  a  concorrenza  delle
risorse previste dal successivo comma  5,  riconoscere  alle  imprese
editoriali che procedano, entro il 31 dicembre  2014,  all'assunzione
con contratto di lavoro subordinato di  giornalisti  in  possesso  di
specifiche  competenze  professionali  nel  campo  dei  nuovi  media,
specifici sgravi  consistenti  nella  riduzione  della  contribuzione
previdenziale a carico del datore di  lavoro,  secondo  i  criteri  e
nelle misure di seguito indicati: 
    a) il 100% dell'aliquota ordinaria, per un periodo  di  trentasei
mesi,  qualora   l'assunzione   avvenga   con   contratto   a   tempo
indeterminato; 
    b) il 50% dell'aliquota ordinaria,  per  un  periodo  massimo  di
trentasei mesi, qualora l'assunzione avvenga con  contratto  a  tempo
determinato. 
  2. In caso di successiva trasformazione a tempo  indeterminato  dei
rapporti di lavoro instaurati con assunzioni a tempo determinato,  lo
sgravio  previsto  dalla  lettera  a)  del  comma  1  potra'   essere
riconosciuto per la durata del precedente rapporto a termine  per  un
periodo massimo complessivo non superiore a trentasei mesi. 
  3. Gli sgravi di cui al comma 1, lettera a), saranno riconosciuti a
condizione che le assunzioni  risultino  incrementali  rispetto  alla
media dei giornalisti  occupati  presso  l'impresa  nei  dodici  mesi
antecedenti, calcolata al netto dei casi di dimissioni volontarie, di
licenziamento per raggiungimento dei limiti  di  eta'  e  per  giusta
causa. 
  4. Gli sgravi di cui al comma 1, lettera b) saranno  revocati,  con
obbligo di versamento delle relative differenze contributive riferite
ai rapporti non trasformati, qualora il datore di lavoro non  proceda
alla  trasformazione  in  rapporto  a  tempo  indeterminato  di   una
percentuale pari almeno al 20%  dei  rapporti  a  termine  instaurati
oggetto  di  agevolazione,  calcolata  al  netto  dei  contratti   di
sostituzione. 
  5. L'onere derivante per l'anno 2014 dalla concessione degli sgravi
di cui al presente articolo  e'  posto  integralmente  a  carico  del
Fondo, nel limite complessivo di 11 milioni di euro.