Art. 10 Modifiche all'articolo 2 del Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008 1. L'articolo 2 del Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008, e' modificato come segue: a) la lettera c) del comma 1 e' abrogata; b) dopo la lettera c) del comma 1, e' inserita la seguente lettera: "c-bis) impresa di partecipazione finanziaria mista: un'impresa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera v), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n.142;" c) alla lettera e) del comma 1, le parole: "di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 5, della Direttiva 48/2006/CE" sono soppresse e le parole: "ed enti finanziari di cui all'articolo 4 punto 1 della Direttiva 2004/39/CE e dell'articolo 2, paragrafi 4 e 7, della Direttiva 93/6/CEE" sono sostituite dalle parole: "come definiti nella normativa settoriale applicabile"; d) alla lettera g) del comma 1, la parola: "societa'" e' sostituita dalla parola: "impresa" e le parole: "secondo le rilevanti disposizioni dell'ordinamento comunitario sulla vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario" sono soppresse; e) dopo la lettera i) del comma 1, e' inserita la seguente lettera: "i-bis) "ISVAP" o "Autorita'" ovvero "IVASS": l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo cui e' succeduto l'IVASS, Istituto per la Vigilanza sulle assicurazioni, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135.".