Art. 10 
 
Modifiche all'articolo 2 del Regolamento ISVAP n.  18  del  12  marzo
                                2008 
 
  1. L'articolo 2 del Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo  2008,  e'
modificato come segue: 
  a) la lettera c) del comma 1 e' abrogata; 
  b) dopo la lettera c) del comma 1, e' inserita la seguente lettera:
"c-bis) impresa di partecipazione finanziaria  mista:  un'impresa  di
cui all'articolo 1, comma 1, lettera v), del decreto  legislativo  30
maggio 2005, n.142;" 
  c) alla lettera e) del comma 1, le parole: "di cui all'articolo  4,
paragrafi 1 e 5, della Direttiva  48/2006/CE"  sono  soppresse  e  le
parole: "ed enti finanziari di  cui  all'articolo  4  punto  1  della
Direttiva 2004/39/CE e  dell'articolo  2,  paragrafi  4  e  7,  della
Direttiva 93/6/CEE" sono  sostituite  dalle  parole:  "come  definiti
nella normativa settoriale applicabile"; 
  d) alla lettera g) del comma 1, la parola: "societa'" e' sostituita
dalla  parola:  "impresa"  e  le  parole:   "secondo   le   rilevanti
disposizioni    dell'ordinamento    comunitario    sulla    vigilanza
supplementare  delle  imprese   appartenenti   ad   un   conglomerato
finanziario" sono soppresse; 
  e) dopo la lettera i) del comma 1, e' inserita la seguente lettera:
"i-bis) "ISVAP" o  "Autorita'"  ovvero  "IVASS":  l'Istituto  per  la
vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse  collettivo  cui
e' succeduto l'IVASS, Istituto per la Vigilanza sulle  assicurazioni,
ai sensi dell'articolo 13 del decreto legge 6  luglio  2012,  n.  95,
convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135.".