Art. 11 
 
 
Modifiche all'articolo 3 del Regolamento ISVAP n.  18  del  12  marzo
                                2008 
 
  1. L'articolo 3 del Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo  2008,  e'
modificato come segue: 
  a) alla lettera b) del comma 1,  dopo  le  parole:  "partecipazione
assicurativa,"  sono  inserite   le   parole:   "da   un'impresa   di
partecipazione  finanziaria   mista   o",   dopo   le   parole:   "di
assicurazione" sono inserite le parole: "o di riassicurazione"  e  le
parole: "o da un'impresa di riassicurazione" sono soppresse; 
  b) la lettera c) del comma 1 e' abrogata; 
  c) la lettera d) del comma 1 e' sostituita dalla seguente: "d) alle
imprese a capo di un conglomerato finanziario."; 
  d) alla lettera b) del comma 3,  dopo  le  parole:  "partecipazione
assicurativa,"  sono  inserite   le   parole:   "da   un'impresa   di
partecipazione   finanziaria   mista,",   dopo   le    parole:    "di
assicurazione" sono inserite le parole: "o di riassicurazione"  e  le
parole: "o da un'impresa di riassicurazione" sono soppresse; 
  e) la lettera c) del comma 3 e' abrogata; 
  f) dopo il comma 4, e' inserito il seguente comma: "4-bis.  L'IVASS
puo'  individuare,  in  presenza  di   uno   specifico   accordo   di
coordinamento con le altre Autorita' competenti rilevanti, i casi  in
cui  una  o  piu'  disposizioni  adottate  ai  sensi   del   presente
Regolamento  non   si   applicano   all'impresa   di   partecipazione
finanziaria mista.".