Art. 11 Modifiche all'articolo 3 del Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008 1. L'articolo 3 del Regolamento ISVAP n. 18 del 12 marzo 2008, e' modificato come segue: a) alla lettera b) del comma 1, dopo le parole: "partecipazione assicurativa," sono inserite le parole: "da un'impresa di partecipazione finanziaria mista o", dopo le parole: "di assicurazione" sono inserite le parole: "o di riassicurazione" e le parole: "o da un'impresa di riassicurazione" sono soppresse; b) la lettera c) del comma 1 e' abrogata; c) la lettera d) del comma 1 e' sostituita dalla seguente: "d) alle imprese a capo di un conglomerato finanziario."; d) alla lettera b) del comma 3, dopo le parole: "partecipazione assicurativa," sono inserite le parole: "da un'impresa di partecipazione finanziaria mista,", dopo le parole: "di assicurazione" sono inserite le parole: "o di riassicurazione" e le parole: "o da un'impresa di riassicurazione" sono soppresse; e) la lettera c) del comma 3 e' abrogata; f) dopo il comma 4, e' inserito il seguente comma: "4-bis. L'IVASS puo' individuare, in presenza di uno specifico accordo di coordinamento con le altre Autorita' competenti rilevanti, i casi in cui una o piu' disposizioni adottate ai sensi del presente Regolamento non si applicano all'impresa di partecipazione finanziaria mista.".