Art. 38 Modifiche all'articolo 3 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007) 1. L'articolo 3 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio 2007, e' modificato come segue: a) alla lettera c) del comma 1, la parola: "societa'" e' sostituita dalla parola: "imprese" e le parole: "di cui all'articolo 1, lettera v), del decreto legislativo 30 maggio 2005, n.142 a capo di un conglomerato finanziario per il quale l'ISVAP e' stato individuato come coordinatore ai sensi del medesimo decreto" sono sostituite dalle parole: "di cui all'art. 95 comma 2-bis del decreto"; b) dopo la lettera c) del comma 1, e' inserita la seguente lettera: "c-bis) alle imprese di partecipazione finanziaria mista diverse da quelle di cui alla precedente lett. c) a capo di un conglomerato finanziario;"; c) dopo il comma 2, e' inserito il seguente comma: "2-bis. L'IVASS puo' individuare, in presenza di uno specifico accordo di coordinamento con le altre Autorita' competenti rilevanti, i casi in cui una o piu' disposizioni adottate ai sensi del presente Regolamento non si applicano all'impresa di partecipazione finanziaria mista."