Art. 38 
 
 
Modifiche all'articolo 3 del Regolamento ISVAP n.  7  del  13  luglio
                                2007) 
 
  1. L'articolo 3 del Regolamento ISVAP n. 7 del 13 luglio  2007,  e'
modificato come segue: 
  a) alla lettera c) del comma 1, la parola: "societa'" e' sostituita
dalla parola: "imprese" e le parole: "di cui all'articolo 1,  lettera
v), del decreto legislativo 30  maggio  2005,  n.142  a  capo  di  un
conglomerato finanziario per il quale l'ISVAP  e'  stato  individuato
come coordinatore ai sensi  del  medesimo  decreto"  sono  sostituite
dalle parole: "di cui all'art. 95 comma 2-bis del decreto"; 
  b) dopo la lettera c) del comma 1, e' inserita la seguente lettera:
"c-bis) alle imprese di partecipazione finanziaria mista  diverse  da
quelle di cui alla precedente lett. c)  a  capo  di  un  conglomerato
finanziario;"; 
  c) dopo il comma 2, e' inserito il seguente comma: "2-bis.  L'IVASS
puo'  individuare,  in  presenza  di   uno   specifico   accordo   di
coordinamento con le altre Autorita' competenti rilevanti, i casi  in
cui  una  o  piu'  disposizioni  adottate  ai  sensi   del   presente
Regolamento  non   si   applicano   all'impresa   di   partecipazione
finanziaria mista."