Allegato A al Provvedimento IVASS n. 21/2014 Modello 1 Ove non diversamente specificato, le voci indicate si riferiscono al prospetto "Stato Patrimoniale - Patrimonio Netto e Passivita'" del bilancio consolidato di cui all'allegato 5 al Regolamento ISVAP 7/2007 Istruzioni per la compilazione del Prospetto Rigo 1 Riportare l'importo della voce 1.1.1 Rigo 2 Riportare l'importo della voce 1.1.2 Rigo 3 Riportare l'importo della voce 1.1.3 Rigo 4 Riportare l'importo della voce 1.1.4 Rigo 5 Riportare l'importo della voce 1.1.6 Rigo 6 Riportare l'importo della voce 1.1.7 Rigo 7 Riportare l'importo della voce 1.1.8 Rigo 8 Riportare l'importo della voce 1.2.1 Rigo 9 Riportare l'importo della voce 1.2.2 Rigo 10 Riportare l'importo della voce 1.1.9, diminuito dell'importo di utile che l'impresa di cui si calcola la solvibilita' corretta ha deliberato di distribuire in sede di approvazione del relativo bilancio di esercizio. Rigo 11 Riportare l'importo della voce 1.2.3, diminuito dell'importo di utile che le imprese incluse nel consolidamento hanno deliberato di distribuire ai terzi in sede di approvazione del relativo bilancio di esercizio. Rigo 12 Azioni preferenziali cumulative e passivita' subordinate aventi i requisiti di cui all'art. 44 e 45 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e relative disposizioni attuative, per la parte ammessa ai fini del margine di solvibilita' individuale delle imprese incluse nel consolidamento, nei limiti previsti dall'art.16 del presente Regolamento. Per le passivita' subordinate eventualmente emesse da tali imprese, si fara' riferimento: - nel caso di imprese di partecipazione assicurativa e di partecipazione finanziaria mista intermedie, nei limiti previsti dall'art. 16 del Regolamento; - nel caso di compagnie di riassicurazione aventi sede nel territorio della Repubblica o in un altro Stato Membro o in uno Stato Terzo dove non vige un regime comparabile con quello previsto dalle direttive 73/239/CEE e 2002/83/CE ai sensi degli articoli 18 e 19.4 del presente Regolamento, ai limiti previsti nel modello 7 ed agli eventuali importi aggiuntivi secondo quanto previsto dall'art. 16 del presente Regolamento; - nel caso di compagnie di assicurazione aventi sede in uno Stato Terzo dove non vige un regime comparabile con quello previsto dalle direttive 73/239/CEE e 2002/83/CE, ai limiti previsti per le compagnie di assicurazione italiane dagli artt. 44 e 45 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e relative disposizione attuative, ai sensi dell'art. 21.3 del presente Regolamento, ed agli eventuali importi aggiuntivi secondo quanto previsto dall'art. 16 del presente Regolamento. - nel caso di compagnie di assicurazione o di riassicurazione aventi sede in uno Stato Terzo ove vige un regime comparabile con quello previsto dalle direttive 73/239/CEE e 2002/83/CE ai sensi degli artt. 19 e 21 del presente Regolamento, ai limiti previsti da detto regime, ed agli eventuali importi aggiuntivi secondo quanto previsto dall'art. 16 del presente Regolamento. - nel caso di imprese regolamentate appartenenti al settore finanziario, ai limiti previsti dalle normative settoriali di riferimento. Rigo 13 Si veda la nota relativa al rigo 12 Rigo 14 Si veda la nota relativa al rigo 12 Rigo 15 Si veda la nota relativa al rigo 12 Rigo 16 Riprese di rettifiche di valore che hanno comportato svalutazioni di attivita' o rivalutazioni di passivita' di controllate assicurative di diritto estero incluse nel consolidamento, in considerazione del differente criterio di valutazione utilizzato dalla controllata. Rigo 17 Rettifiche in aumento degli elementi costitutivi derivanti dall'eliminazione, ai sensi dell'art. 17 del presente Regolamento, di capitale frutto di operazioni con societa' non rientranti nell'area di consolidamento, controllate in virtu' di particolari vincoli contrattuali (comma 1, n.3 dell'art. 2359 cc.) Rigo 18 Altre rettifiche previste dal presente Regolamento (articoli da 13 a 17 ed art.23) che determinano una variazione in aumento degli elementi costitutivi, la cui composizione sara' specificata in nota. Rigo 19 La voce comprende le azioni di societa' (es. mutue, cooperative) che, per le loro caratteristiche intrinseche, non possono essere qualificati strumenti rappresentativi di capitale ai sensi dello IAS 32 (vedi anche IFRIC 2). Non rientrano in questa voce gli strumenti rappresentativi di capitale emessi da entita' consolidate per i quali esista un impegno di riacquisto a termine e che, per questo motivo, siano stati riclassificati ai sensi dello IAS 32 tra le passivita' finanziarie. Rigo 20 Somma degli importi dei righi da 1 a 12 e dei righi da 16 a 19. Rigo 21 Riportare la sommatoria degli importi utilizzati per il calcolo del margine di solvibilita' individuale delle singole imprese incluse nel calcolo, relativamente alle provvigioni da ammortizzare per i contratti pluriennali dei rami danni. Rigo 22 Riportare la sommatoria degli importi utilizzati per il calcolo del margine di solvibilita' individuale per le singole imprese incluse nel calcolo, relativamente alle provvigioni dei rami vita, per la parte eccedente l'importo massimo consentito di cui all'art. 27, paragrafo 4, lett. b), della direttiva 2002/83/CE Rigo 23 Riportare l'importo della macrovoce 1 del prospetto "Stato Patrimoniale - Attivita'" del bilancio consolidato di cui all'allegato 5 al Regolamento ISVAP 7/2007. L'importo dovra' essere riportato al netto delle imposte differite iscritte in bilancio riferibili alle attivita' immateriali. Rigo 24 Riportare l'importo delle azioni e quote delle imprese controllanti incluse nella macrovoce 4 del prospetto "Stato Patrimoniale - Attivita'" del bilancio consolidato di cui all'allegato 5 al Regolamento ISVAP 7/2007 Rigo 25 Riportare l'importo della voce 1.1.5 in valore assoluto Rigo 26 Riportare l'importo della perdita in valore assoluto di cui alla voce 1.1.9, aumentato dell'importo di utile che l'impresa di cui si calcola la solvibilita' corretta ha deliberato di distribuire in sede di approvazione del relativo bilancio di esercizio. Rigo 27 Riportare l'importo della perdita in valore assoluto di cui alla voce 1.2.3, aumentato dell'importo di utile che le imprese incluse nel consolidamento hanno deliberato di distribuire ai terzi in sede di approvazione del relativo bilancio di esercizio. Rigo 28 Riprese di rettifiche di valore che hanno comportato rivalutazioni di attivita' o svalutazioni di passivita' di controllate assicurative di diritto estero incluse nel consolidamento, in considerazione del differente criterio di valutazione utilizzato dalla controllata. Rigo 29 Rettifiche in diminuzione degli elementi costitutivi derivanti dall'eliminazione, ai sensi dell'art. 17 del presente Regolamento, di capitale frutto di operazioni con societa' non rientranti nell'area di consolidamento, controllate in virtu' di particolari vincoli contrattuali (comma 1, n.3 dell'art. 2359 cc.). Rigo 30 Altre rettifiche previste dal presente regolamento (artt. da 13 a 17 e art.23) che determinano una variazione in diminuzione degli elementi costitutivi,la cui composizione sara' specificata in nota. In questa voce e' compreso, tra l'altro l'importo delle partecipazioni e dei prestiti subordinati e delle azioni preferenziali cumulative delle imprese per le quali non si dispone dell'informazione necessaria all'inclusione nel calcolo di solvibilita' corretta secondo le modalita' previste dall'Allegato A. Rigo 31 Riportare l'importo delle azioni preferenziali cumulative e dei prestiti subordinati inclusi nella macrovoce 1 del prospetto "Stato Patrimoniale - Patrimonio Netto e passivita'" del bilancio consolidato di cui all'allegato 5 al Regolamento ISVAP 7/2007 Rigo 32 Riportare l'importo della voce 3 del prospetto "Effetti dell'applicazione dei filtri prudenziali" (allegato A bis) Rigo 33 Riportare l'importo della voce 10 del prospetto "Effetti dell'applicazione dei filtri prudenziali" (allegato A bis) Rigo 34 Riportare l'importo della voce 35 del prospetto "Effetti dell'applicazione dei filtri prudenziali" (allegato A bis) Rigo 35 Somma degli importi dei righi da 21 e 34. Rigo 36 Differenza degli importi dei righi 20 e 35. Rigo 37 L'elemento, determinato ai sensi dell'art. 27, paragrafo 4, lett. a), della direttiva 2002/83/CE, e' utilizzabile a condizione che gli utili futuri siano stati inclusi tra gli elementi costitutivi del margine di solvibilita' delle imprese controllate o partecipate incluse nel consolidamento. Rigo 38 L'elemento e' determinato ai sensi dell'art. 18, paragrafo 4, lett. b), della direttiva 2002/83/CE. A tal fine dovra' essere riportata la sommatoria dei relativi importi utilizzati per la determinazione del margine di solvibilita' individuale delle singole imprese incluse nel calcolo. Rigo 39 Riportare l'importo della voce 21 del prospetto "Effetti dell'applicazione dei filtri prudenziali" (allegato A bis) Rigo 40 L'elemento e' utilizzabile nei limiti della parte ammessa per la copertura dei requisiti patrimoniali delle imprese incluse nel calcolo Rigo 41 Somma degli importi dei righi da 37 a 40. Rigo 42 Somma degli importi dei righi 36 e 41. Rigo 43 Importo del margine di solvibilita' richiesto a livello individuale all'impresa di assicurazione che effettua il calcolo di solvibilita' corretta Rigo 44 Riportare il Totale generale della colonna e) dell'allegato A. Rigo 45 Somma degli importi dei righi 43 e 44. Rigo 46 Differenza degli importi dei righi 42 e 45. ---------- All. B al Provvedimento IVASS n.21/2014 Modello 2 Istruzioni per la compilazione del Prospetto Ove non diversamente specificato, le voci indicate si riferiscono al prospetto "Stato Patrimoniale - Patrimonio Netto e Passivita'" del bilancio consolidato di cui all'allegato 5 al Regolamento ISVAP 7/2007 Rigo 1 Riportare l'importo della voce 1.1.1 Rigo 2 Riportare l'importo della voce 1.1.2 Rigo 3 Riportare l'importo della voce 1.1.3 Rigo 4 Riportare l'importo della voce 1.1.4 Rigo 5 Riportare l'importo della voce 1.1.6 Rigo 6 Riportare l'importo della voce 1.1.7 Rigo 7 Riportare l'importo della voce 1.1.8 Rigo 8 Riportare l'importo della voce 1.2.1 Rigo 9 Riportare l'importo della voce 1.2.2 Rigo 10 Riportare l'importo della voce 1.1.9, diminuito dell'importo di utile che l'impresa di cui si verifica la situazione di solvibilita' ha deliberato di distribuire in sede di approvazione del relativo bilancio di esercizio. Rigo 11 Riportare l'importo della voce 1.2.3, diminuito dell'importo di utile che le imprese incluse nel consolidamento hanno deliberato di distribuire ai terzi in sede di approvazione del relativo bilancio di esercizio. Rigo 12 Azioni preferenziali cumulative e passivita' subordinate aventi i requisiti di cui all'art. 44 e 45 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e relative disposizioni attuative, per la parte ammessa ai fini del margine di solvibilita' individuale delle imprese incluse nel consolidamento, nei limiti previsti dall'art.16 del presente Regolamento. Per le passivita' subordinate eventualmente emesse da tali imprese, si fara' riferimento: - nel caso di imprese di partecipazione assicurativa e di partecipazione finanziaria mista intermedie, nei limiti previsti dall'art. 16 del Regolamento; - nel caso di compagnie di riassicurazione aventi sede nel territorio della Repubblica o in un altro Stato Membro o in uno Stato Terzo dove non vige un regime comparabile con quello previsto dalle direttive 73/239/CEE e 2002/83/CE ai sensi degli articoli 18 e 19.4 del presente Regolamento, ai limiti previsti nel modello 7 ed agli eventuali importi aggiuntivi secondo quanto previsto dall'art. 16 del presente Regolamento; - nel caso di compagnie di assicurazione aventi sede in uno Stato Terzo dove non vige un regime comparabile con quello previsto dalle direttive 73/239/CEE e 2002/83/CE, ai limiti previsti per le compagnie di assicurazione italiane dagli artt. 44 e 45 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e relative disposizione attuative, ai sensi dell'art. 21.3 del presente Regolamento, ed agli eventuali importi aggiuntivi secondo quanto previsto dall'art. 16 del presente Regolamento. - nel caso di compagnie di assicurazione o di riassicurazione aventi sede in uno Stato Terzo ove vige un regime comparabile con quello previsto dalle direttive 73/239/CEE e 2002/83/CE ai sensi degli artt. 19 e 21 del presente Regolamento, ai limiti previsti da detto regime, ed agli eventuali importi aggiuntivi secondo quanto previsto dall'art. 16 del presente Regolamento. - nel caso di imprese regolamentate appartenenti al settore finanziario, ai limiti previsti dalle normative settoriali di riferimento Rigo 13 Si veda la nota relativa al rigo 12 Rigo 14 Si veda la nota relativa al rigo 12 Rigo 15 Si veda la nota relativa al rigo 12 Rigo 16 Riprese di rettifiche di valore che hanno comportato svalutazioni di attivita' o rivalutazioni di passivita' di controllate assicurative di diritto estero incluse nel consolidamento, in considerazione del differente criterio di valutazione utilizzato dalla controllata. Rigo 17 Rettifiche in aumento degli elementi costitutivi derivanti dall'eliminazione, ai sensi dell'art.17 del presente regolamento, di capitale frutto di operazioni con societa' non rientranti nell'area di consolidamento, controllate in virtu' di particolari vincoli contrattuali (comma 1, n.3 dell'art. 2359 cc.) Rigo 18 Altre rettifiche previste dal presente regolamento (artt. da 13 a 17 e art.23) che determinano una variazione in aumento degli elementi costitutivi, la cui composizione sara' specificata in nota. Rigo 19 La voce comprende le azioni di societa' (es. mutue, cooperative) che, per le loro caratteristiche intrinseche, non possono essere qualificati strumenti rappresentativi di capitale ai sensi dello IAS 32 (vedi anche IFRIC 2). Non rientrano in questa voce gli strumenti rappresentativi di capitale emessi da entita' consolidate per i quali esista un impegno di riacquisto a termine e che, per questo motivo, siano stati riclassificati ai sensi dello IAS 32 tra le passivita' finanziarie. Rigo 20 Somma degli importi dei righi da 1 a 12 e dei righi da 16 a 19. Rigo 21 Riportare la sommatoria degli importi utilizzati per il calcolo del margine di solvibilita' individuale delle singole imprese incluse nel calcolo, relativamente alle provvigioni da ammortizzare per i contratti pluriennali dei rami danni. Rigo 22 Riportare la sommatoria degli importi utilizzati per il calcolo del margine di solvibilita' individuale per le singole imprese incluse nel calcolo, relativamente alle provvigioni dei rami vita, per la parte eccedente l'importo massimo consentito di cui all'art. 27, paragrafo 4, lett. b), della direttiva 2002/83/CE Rigo 23 Riportare l'importo della macrovoce 1 del prospetto "Stato Patrimoniale - Attivita'" del bilancio consolidato di cui all'allegato 5 al Regolamento ISVAP 7/2007. L'importo dovra' essere riportato al netto delle imposte differite iscritte in bilancio riferibili alle attivita' immateriali. Rigo 24 Riportare l'importo delle azioni e quote delle imprese controllanti incluse nella macrovoce 4 del prospetto "Stato Patrimoniale - Attivita'" del bilancio consolidato di cui all'allegato 5 al Regolamento ISVAP 7/2007 Rigo 25 Riportare l'importo della voce 1.1.5 in valore assoluto Rigo 26 Riportare l'importo della perdita in valore assoluto di cui alla voce 1.1.9, aumentato dell'importo di utile che l'impresa di cui si verifica la situazione di solvibilita' ha deliberato di distribuire in sede di approvazione del relativo bilancio di esercizio. Rigo 27 Riportare l'importo della perdita in valore assoluto di cui alla voce 1.2.3, aumentato dell'importo di utile che le imprese incluse nel consolidamento hanno deliberato di distribuire ai terzi in sede di approvazione del relativo bilancio di esercizio. Rigo 28 Riprese di rettifiche di valore che hanno comportato rivalutazioni di attivita' o svalutazioni di passivita' di controllate assicurative di diritto estero incluse nel consolidamento, in considerazione del differente criterio di valutazione utilizzato dalla controllata. Rigo 29 Rettifiche in diminuzione degli elementi costitutivi derivanti dall'eliminazione, ai sensi dell'art. 17 del presente regolamento, di capitale frutto di operazioni con societa' non rientranti nell'area di consolidamento, controllate in virtu' di particolari vincoli contrattuali (comma 1, n.3 dell'art. 2359 cc.). Rigo 30 Altre rettifiche previste dal presente regolamento (artt. da 13 a 17 e art.23) che determinano una variazione in diminuzione degli elementi costitutivi,la cui composizione sara' specificata in nota. In questa voce e' compreso, tra l'altro l'importo delle partecipazioni e dei prestiti subordinati e delle azioni preferenziali cumulative delle imprese per le quali non si dispone dell'informazione necessaria all'inclusione nella verifica di solvibilita' corretta secondo le modalita' previste dall'Allegato A. Rigo 31 Riportare l'importo delle azioni preferenziali cumulative e dei prestiti subordinati inclusi nella macrovoce 1 del prospetto "Stato Patrimoniale - Patrimonio Netto e passivita'" del bilancio consolidato di cui all'allegato 5 al Regolamento ISVAP 7/2007 Rigo 32 Riportare l'importo della voce 3 del prospetto "Effetti dell'applicazione dei filtri prudenziali" (allegato A bis) Rigo 33 Riportare l'importo della voce 10 del prospetto "Effetti dell'applicazione dei filtri prudenziali" (allegato A bis) Rigo 34 Riportare l'importo della voce 35 del prospetto "Effetti dell'applicazione dei filtri prudenziali" (allegato A bis) Rigo 35 Somma degli importi dei righi da 21 e 34. Rigo 36 Differenza degli importi dei righi 20 e 35. Rigo 37 L'elemento, determinato ai sensi dell'art. 27, paragrafo 4, lett. a), della direttiva 2002/83/CE, e' utilizzabile a condizione che gli utili futuri siano stati inclusi tra gli elementi costitutivi del margine di solvibilita' delle imprese controllate o partecipate incluse nel consolidamento. Rigo 38 L'elemento e' determinato ai sensi dell'art. 18, paragrafo 4, lett. b), della direttiva 2002/83/CE. A tal fine dovra' essere riportata la sommatoria dei relativi importi utilizzati per la determinazione del margine di solvibilita' individuale delle singole imprese incluse nel calcolo. Rigo 39 Riportare l'importo della voce 21 del prospetto "Effetti dell'applicazione dei filtri prudenziali" (allegato A bis) Rigo 40 L'elemento e' utilizzabile nei limiti della parte ammessa per la copertura dei requisiti patrimoniali delle imprese incluse nel calcolo Rigo 41 Somma degli importi dei righi da 37 a 40. Rigo 42 Somma degli importi dei righi 36 e 41. Rigo 43 Importo pari a 0, ai sensi dell'art. 20 del presente Regolamento Rigo 44 Riportare il Totale generale della colonna e) dell'allegato A. Rigo 45 Somma degli importi dei righi 43 e 44. Rigo 46 Differenza degli importi dei righi 42 e 45. Parte di provvedimento in formato grafico