Art. 11 Cumulo delle agevolazioni 1. Le agevolazioni di cui al presente decreto non sono cumulabili con altre agevolazioni concesse al soggetto beneficiario, anche a titolo di de minimis, laddove riferite alle stesse spese ammissibili, fatta salva, nel rispetto dell'art. 8 del Regolamento di esenzione, la garanzia rilasciata dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in base ai criteri e alle modalita' semplificate di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 26 aprile 2013, sull'eventuale finanziamento bancario ottenuto dall'impresa beneficiaria per la copertura finanziaria della parte del piano di impresa non assistita dal finanziamento agevolato di cui all'art. 6, comma 1, lettera a).