Art. 11 
 
                      Cumulo delle agevolazioni 
 
  1. Le agevolazioni di cui al presente decreto non  sono  cumulabili
con altre agevolazioni concesse al  soggetto  beneficiario,  anche  a
titolo di de minimis, laddove riferite alle stesse spese ammissibili,
fatta salva, nel rispetto dell'art. 8 del Regolamento  di  esenzione,
la garanzia rilasciata dal Fondo di garanzia per le piccole  e  medie
imprese di cui all'art. 2, comma 100,  lettera  a),  della  legge  23
dicembre  1996,  n.  662,  in  base  ai  criteri  e  alle   modalita'
semplificate di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 26  aprile
2013, sull'eventuale  finanziamento  bancario  ottenuto  dall'impresa
beneficiaria per la copertura finanziaria della parte  del  piano  di
impresa non assistita dal finanziamento agevolato di cui all'art.  6,
comma 1, lettera a).