Art. 12 
 
                      Revoca delle agevolazioni 
 
  1. Le agevolazioni di cui al presente  decreto  sono  revocate,  in
misura totale o parziale, nei seguenti casi: 
    a) l'impresa beneficiaria perda i requisiti previsti dall'art. 25
del decreto-legge n.  179/2012  per  la  qualificazione  di  start-up
innovativa; 
    b) l'impresa beneficiaria non abbia rispettato i  tempi  previsti
per la realizzazione del programma di investimenti di cui all'art. 5,
comma 3, salvo i casi di forza maggiore e le proroghe autorizzate dal
Soggetto gestore; 
    c) l'attivita' di impresa agevolata venga a cessare, sia alienata
in tutto o  in  parte,  o  concessa  in  locazione  prima  che  siano
trascorsi 3 anni  dalla  data  di  erogazione  dell'ultima  quota  di
agevolazione; 
    d) l'impresa beneficiaria trasferisca altrove, alieni  o  destini
ad usi diversi da quelli previsti nel programma di investimenti  beni
mobili ed i diritti aziendali ammessi  alle  agevolazioni  prima  che
siano trascorsi 3 anni dalla data di  ultimazione  del  programma  di
investimento; 
    e)  relativamente  alle  start-up  innovative  localizzate  nelle
regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna,  Sicilia  e
nel territorio del cratere sismico aquilano,  l'impresa  beneficiaria
trasferisca l'attivita' in territori non coperti, in  relazione  alla
tipologia di risorse finanziarie utilizzate per la loro  concessione,
dalle agevolazioni prima che siano trascorsi 3  anni  dalla  data  di
erogazione dell'ultima quota di agevolazione; 
    f)  l'impresa   beneficiaria   venga   sottoposta   a   procedure
concorsuali prima che siano trascorsi 3 anni dalla data di erogazione
dell'ultima quota di agevolazione; 
    g) nel caso in cui ricorrano le condizioni  di  cui  al  comma  5
dell'art. 9, ovvero di cui al comma 6 del medesimo art. 9; 
    h) l'impresa beneficiaria abbia reso, nel modulo di domanda e  in
qualunque  altra  fase  del  procedimento,  dichiarazioni  mendaci  o
esibito atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verita'; 
    i)  l'impresa  beneficiaria   non   adempia   gli   obblighi   di
monitoraggio e controllo di cui all'art. 10 e 
    l) negli ulteriori casi previsti nella circolare ministeriale  di
cui all'art. 5, comma 8, nonche' nel contratto di finanziamento.