Art. 9 
 
               Modalita' di concessione ed erogazione 
                         delle agevolazioni 
 
  1. Le agevolazioni sono concesse dal Soggetto  gestore  ed  erogate
sulla base di un contratto di finanziamento tra il Soggetto gestore e
l'impresa beneficiaria, che ne regolamenta i tempi e le modalita'  di
erogazione. 
  2. Per le  spese  riferite  alla  realizzazione  del  programma  di
investimenti,  l'erogazione  del  finanziamento  agevolato   di   cui
all'art. 6, comma 1, lettera a), avviene su  richiesta  del  soggetto
beneficiario in relazione a titoli di spesa, anche  singoli,  per  un
importo almeno pari al 20% (venti percento) dell'importo  complessivo
dell'investimento ammesso.  Ciascuna  richiesta  di  erogazione  deve
essere presentata unitamente alla documentazione di spesa consistente
nelle fatture d'acquisto e alle quietanze di  pagamento  sottoscritte
dai fornitori relative ai  pagamenti  ricevuti.  E'  fatta  salva  la
possibilita' per il soggetto beneficiario di richiedere  al  Soggetto
gestore, previa presentazione  di  fideiussione  bancaria  o  polizza
assicurativa, l'erogazione della prima quota di agevolazione a titolo
di anticipazione, con le modalita' e  le  condizioni  indicate  nella
circolare  di  cui  all'art.  5,  comma  8,  e   nel   contratto   di
finanziamento. 
  3. In alternativa alle modalita' di erogazione indicate al comma 2,
le  quote  di  finanziamento  agevolato,  riferite  alle   spese   di
acquisizione dei beni di cui all'art.  5,  comma  3,  possono  essere
erogate, secondo modalita' stabilite con successivo provvedimento del
Direttore generale per gli incentivi  alle  imprese,  sulla  base  di
fatture di acquisto non quietanzate,  subordinatamente  alla  stipula
tra Ministero, Soggetto gestore e Associazione Bancaria  Italiana  di
una apposita  convenzione  per  l'adozione,  da  parte  delle  banche
aderenti alla convenzione stessa, di uno specifico contratto di conto
corrente in grado di garantire il pagamento  ai  fornitori  dei  beni
agevolati in tempi celeri e strettamente  conseguenti  al  versamento
sul predetto conto della quota di finanziamento da parte del Soggetto
gestore e della quota  di  risorse  a  carico  della  stessa  impresa
beneficiaria  per  la  copertura   finanziaria   del   programma   di
investimenti. 
  4. Relativamente ai costi di esercizio di cui all'art. 5, comma  7,
l'erogazione del finanziamento agevolato  avviene  su  richiesta  del
soggetto beneficiario, per un  importo  almeno  pari  al  20%  (venti
percento) dell'importo dei predetti costi  complessivamente  ammesso.
La  richiesta  di  erogazione  e'  accompagnata  da  rendicontazione,
predisposta con modalita' e forme indicate  nella  circolare  di  cui
all'art. 5, comma 8, dei costi effettivamente sostenuti dall'impresa. 
  5. Il  Soggetto  gestore,  prima  dell'erogazione  delle  quote  di
finanziamento agevolato, effettua  controlli,  eventualmente  seguiti
anche da ispezioni in loco, finalizzati ad  accertare  che  l'impresa
beneficiaria delle agevolazioni  sia  effettivamente  operativa.  Nel
caso in cui  tali  verifiche  abbiano  esito  negativo,  il  Soggetto
gestore puo' disporre la sospensione dell'erogazione per  un  periodo
massimo di 6 mesi. Ove, a seguito di successive verifiche,  l'impresa
beneficiaria risulti ancora non  operativa,  e'  disposta  la  revoca
totale delle agevolazioni. 
  6. La sospensione dell'erogazione del  finanziamento  agevolato  e'
altresi' disposta nel caso in cui il Soggetto gestore, a  seguito  di
controlli o ispezioni in loco, rilevi  un  significativo  scostamento
nell'attuazione del piano di impresa presentato in sede  di  domanda,
tale da mettere a rischio la fattibilita' del piano. In tal caso,  il
Soggetto gestore puo' disporre la sospensione dell'erogazione per  un
periodo massimo di 12 mesi, entro  il  quale  l'impresa  beneficiaria
puo' dimostrare il sostanziale  riallineamento  dei  risultati  della
gestione con le previsioni riportate nel piano di impresa. Ove,  allo
scadere del  predetto  termine  assegnato  all'impresa  beneficiaria,
venga  rilevata  la  permanenza  di  un   significativo   scostamento
nell'attuazione del piano di impresa, e' disposta la revoca  parziale
delle agevolazioni. 
  7. Ulteriori specificazioni e  indicazioni  relative  a  modalita',
tempi e condizioni per le erogazioni delle agevolazioni sono  fornite
dal Ministero con la circolare di cui all'art. 5, comma 8.