Art. 9 Modalita' di concessione ed erogazione delle agevolazioni 1. Le agevolazioni sono concesse dal Soggetto gestore ed erogate sulla base di un contratto di finanziamento tra il Soggetto gestore e l'impresa beneficiaria, che ne regolamenta i tempi e le modalita' di erogazione. 2. Per le spese riferite alla realizzazione del programma di investimenti, l'erogazione del finanziamento agevolato di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), avviene su richiesta del soggetto beneficiario in relazione a titoli di spesa, anche singoli, per un importo almeno pari al 20% (venti percento) dell'importo complessivo dell'investimento ammesso. Ciascuna richiesta di erogazione deve essere presentata unitamente alla documentazione di spesa consistente nelle fatture d'acquisto e alle quietanze di pagamento sottoscritte dai fornitori relative ai pagamenti ricevuti. E' fatta salva la possibilita' per il soggetto beneficiario di richiedere al Soggetto gestore, previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, l'erogazione della prima quota di agevolazione a titolo di anticipazione, con le modalita' e le condizioni indicate nella circolare di cui all'art. 5, comma 8, e nel contratto di finanziamento. 3. In alternativa alle modalita' di erogazione indicate al comma 2, le quote di finanziamento agevolato, riferite alle spese di acquisizione dei beni di cui all'art. 5, comma 3, possono essere erogate, secondo modalita' stabilite con successivo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese, sulla base di fatture di acquisto non quietanzate, subordinatamente alla stipula tra Ministero, Soggetto gestore e Associazione Bancaria Italiana di una apposita convenzione per l'adozione, da parte delle banche aderenti alla convenzione stessa, di uno specifico contratto di conto corrente in grado di garantire il pagamento ai fornitori dei beni agevolati in tempi celeri e strettamente conseguenti al versamento sul predetto conto della quota di finanziamento da parte del Soggetto gestore e della quota di risorse a carico della stessa impresa beneficiaria per la copertura finanziaria del programma di investimenti. 4. Relativamente ai costi di esercizio di cui all'art. 5, comma 7, l'erogazione del finanziamento agevolato avviene su richiesta del soggetto beneficiario, per un importo almeno pari al 20% (venti percento) dell'importo dei predetti costi complessivamente ammesso. La richiesta di erogazione e' accompagnata da rendicontazione, predisposta con modalita' e forme indicate nella circolare di cui all'art. 5, comma 8, dei costi effettivamente sostenuti dall'impresa. 5. Il Soggetto gestore, prima dell'erogazione delle quote di finanziamento agevolato, effettua controlli, eventualmente seguiti anche da ispezioni in loco, finalizzati ad accertare che l'impresa beneficiaria delle agevolazioni sia effettivamente operativa. Nel caso in cui tali verifiche abbiano esito negativo, il Soggetto gestore puo' disporre la sospensione dell'erogazione per un periodo massimo di 6 mesi. Ove, a seguito di successive verifiche, l'impresa beneficiaria risulti ancora non operativa, e' disposta la revoca totale delle agevolazioni. 6. La sospensione dell'erogazione del finanziamento agevolato e' altresi' disposta nel caso in cui il Soggetto gestore, a seguito di controlli o ispezioni in loco, rilevi un significativo scostamento nell'attuazione del piano di impresa presentato in sede di domanda, tale da mettere a rischio la fattibilita' del piano. In tal caso, il Soggetto gestore puo' disporre la sospensione dell'erogazione per un periodo massimo di 12 mesi, entro il quale l'impresa beneficiaria puo' dimostrare il sostanziale riallineamento dei risultati della gestione con le previsioni riportate nel piano di impresa. Ove, allo scadere del predetto termine assegnato all'impresa beneficiaria, venga rilevata la permanenza di un significativo scostamento nell'attuazione del piano di impresa, e' disposta la revoca parziale delle agevolazioni. 7. Ulteriori specificazioni e indicazioni relative a modalita', tempi e condizioni per le erogazioni delle agevolazioni sono fornite dal Ministero con la circolare di cui all'art. 5, comma 8.