Art. 12 
 
 
Segnalazione  delle  variazioni,   mantenimento   dell'iscrizione   e
                      aggiornamento dell'elenco 
 
  1.   Gli   operatori   iscritti   nell'elenco   devono   comunicare
all'amministrazione tutte le variazioni in ordine ai requisiti di cui
al precedente art. 7, che siano  influenti  ai  fini  dell'iscrizione
all'elenco stesso. 
  2. Tale comunicazione deve essere effettuata via PEC (1) , a  mezzo
lettera raccomandata, non oltre quindici giorni dal verificarsi delle
variazioni stesse. Dette variazioni possono comportare  una  modifica
d'ufficio dell'iscrizione, anche in  mancanza  di  una  richiesta  di
parte. 
  3. L'omessa o tardiva segnalazione delle variazioni  di  cui  sopra
da' luogo al provvedimento di cancellazione di cui al precedente art.
11. 
  4.  L'Amministrazione  ogni  anno   provvedera'   all'aggiornamento
dell'elenco, prendendo in esame, secondo le modalita' di cui all'art.
9, le domande di iscrizione  pervenute  oltre  il  termine  ed  entro
quello del 30 settembre di ogni anno. 
  5. Durante il procedimento di aggiornamento possono essere disposte
altresi', cancellazioni, sospensioni o reiscrizioni  degli  operatori
economici secondo il precedente art. 11. 
  6. L'elenco, e i suoi successivi aggiornamenti, sono approvati  con
decreto direttoriale secondo le modalita' di cui all'art. 7. 
  7. Ai fini del mantenimento dell'iscrizione i soggetti  interessati
devono dichiarare per ogni anno successivo a  quello  dell'iscrizione
all'elenco, il perdurare del possesso dei requisiti di  cui  all'art.
38 del codice nonche' il perdurare di quelli relativi alla  capacita'
economico-finanziaria e tecnico professionale di  cui  al  precedente
art. 7. 
  8.  I   soggetti   iscritti   devono,   pertanto,   far   pervenire
all'amministrazione,  entro  il  30  settembre  di  ogni  anno,   una
dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante con le modalita'
di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  445/2000,
redatta in conformita' all'allegato C, da far  pervenire  secondo  le
modalita' di cui all'art. 6. 
  9. La  mancata  ricezione  della  dichiarazione  entro  il  termine
suddetto comporta l'automatica cancellazione dall'elenco. 

(1) Le comunicazioni di cui  all'art.  12  comma  2  potranno  essere
    inviate        al         seguente         indirizzo         PEC:
    pemac.direzione@pec.politicheagricole.gov.it     -      Richiesta
    informazioni:   pemac1@mpaaf.gov.it   -   Fax   06/46652898/9   -
    Responsabile  della  gestione  dell'elenco:  Tomage'  Patrizia  -
    Unita' Pemac I della Direzione generale della pesca  marittima  e
    dell'acquacoltura - Roma.