Art. 2 Istituzione dell'elenco dei prestatori di servizi 1. Ai fini dell'attivazione delle procedure di affidamento previste dall'art. 125 del decreto legislativo n. 163/06 (di seguito codice) nonche' delle procedure di cui all'art. 19 lettera f) del codice, e' istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura (di seguito anche amministrazione), l'elenco di cui al comma 12 del predetto art. 125. 2. L'elenco ha lo scopo di definire un numero di operatori economici, prestatori di servizi, per i quali risultano preliminarmente comprovati i requisiti di capacita' economica e finanziaria nonche' i requisiti di capacita' tecnica e professionale di cui agli articoli 39, 41 e 42, del codice e dichiarati, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, i requisiti di carattere morale di cui all'art. 38 del codice. Nell'ambito dell'elenco l'amministrazione puo' individuare, ove consentito dalle norme vigenti, i soggetti da invitare alle singole procedure di affidamento di servizi, per gli importi sopra indicati. 3. L'elenco, diviso per categorie, sottocategorie e classi di importo, viene redatto su supporto cartaceo e informatico e contiene le seguenti informazioni: a) numero progressivo assegnato sulla base dell'ordine di presentazione delle domande (fa fede il timbro apposto dalla segreteria della direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura e, a parita' di data, il numero di protocollo apposto); b) denominazione e ragione sociale; c) codice fiscale e/o partita I.V.A.; d) sede legale e sede amministrativa (se diversa da quella legale); e) nominativo/i del/i legale/i rappresentante/i; 4. L'elenco, redatto secondo quanto prescritto dal presente provvedimento, e' adottato con decreto del direttore generale ed e' pubblicato sul sito internet dell'amministrazione - www.politicheagricole.gov.it