Art. 3 Durata dell'elenco 1. L'elenco e' sempre aperto all'iscrizione degli operatori economici dotati dei requisiti di cui all'art. 7 del presente decreto. Pertanto, le domande pervenute successivamente alla scadenza del termine previsto dall'art. 6, saranno conservate a cura dell'ufficio dirigenziale dal responsabile del procedimento ed ordinate per protocollo informatico di arrivo ed inserite nell'apposito elenco in sede di aggiornamento secondo le modalita' descritte al successivo art. 12.