(( Art. 36-bis 
 
 
                 Interventi in favore dei territori 
               con insediamenti produttivi petroliferi 
 
  1.  L'articolo  16  del  decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.   1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.  27,  si
applica alle maggiori entrate effettivamente realizzate attraverso  i
versamenti dei soggetti titolari di concessioni  di  coltivazione  di
idrocarburi  liquidi  o  gassosi  in  terraferma  con  riferimento  a
progetti di sviluppo la cui autorizzazione all'esercizio, di cui agli
articoli 85 e 90 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624,  e
all'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio
1979, n.  886,  e  successive  modificazioni,  sia  stata  rilasciata
successivamente al 12 settembre 2013. La quota delle maggiori entrate
da destinare alle finalita' del citato articolo 16 del  decreto-legge
n. 1 del 2012 e' determinata nella misura del 30 per  cento  di  tali
maggiori  entrate  per  i  dieci  periodi   di   imposta   successivi
all'entrata in esercizio dei relativi impianti. Il decreto  attuativo
di cui all'articolo 16 del decreto-legge n. 1 del  2012  continua  ad
applicarsi per le parti compatibili con le disposizioni del  presente
articolo. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'articolo 16 del  decreto-legge
          24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 24 marzo 2012, n. 27  (Disposizioni  urgenti  per  la
          concorrenza,  lo  sviluppo  delle   infrastrutture   e   la
          competitivita'): 
              "Art. 16 (Sviluppo di risorse energetiche  e  minerarie
          nazionali strategiche) 
              1. Al fine di favorire nuovi investimenti di ricerca  e
          sviluppo delle risorse energetiche nazionali strategiche di
          idrocarburi nel  rispetto  del  dettato  dell'articolo  117
          della  Costituzione,  dei  principi  di   precauzione,   di
          sicurezza per la salute dei cittadini  e  di  tutela  della
          qualita'  ambientale  e  paesistica,  di   rispetto   degli
          equilibri  naturali  terrestri  e  acquatici,   secondo   i
          migliori  e  piu'  avanzati  standard   internazionali   di
          qualita'  e  sicurezza  e  con  l'impiego  delle   migliori
          tecnologie   disponibili,   garantendo   maggiori   entrate
          erariali  per  lo   Stato,   con   decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il  Ministro
          dello sviluppo economico, da emanare entro sei  mesi  dalla
          data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  sono
          stabilite le modalita' per individuare le maggiori  entrate
          effettivamente realizzate e le modalita' di destinazione di
          una quota di tali  maggiori  entrate  per  lo  sviluppo  di
          progetti infrastrutturali e occupazionali di  crescita  dei
          territori di insediamento degli impianti produttivi  e  dei
          territori  limitrofi  nonche'   ogni   altra   disposizione
          attuativa occorrente all'attuazione del presente articolo. 
              2. Le attivita' di cui all'articolo 53 del decreto  del
          Presidente della Repubblica 24 maggio 1979,  n.  886,  sono
          svolte secondo le  norme  vigenti  e  le  regole  di  buona
          tecnica di cui alla norma UNI 11366." 
              Si riporta il testo degli articoli 85 e 90 del  decreto
          legislativo 25 novembre  1996,  n.  624  (Attuazione  della
          direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza  e  salute  dei
          lavoratori nelle industrie estrattive per  trivellazione  e
          della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute
          dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto  o
          sotterranee): 
              "Articolo 85(Verifica e collaudo degli impianti) 
              1.  La  verifica  della  rispondenza  delle  misure  di
          prevenzione e  di  protezione  antincendio  realizzate  con
          quanto previsto in progetto nonche'  con  quanto  stabilito
          dal presente decreto, ed  in  particolare  dallo  specifico
          DSS, e, ove necessario, il relativo collaudo, e' effettuato
          dal responsabile o  da  un  funzionario  dell'autorita'  di
          vigilanza e dal Comandante provinciale dei Vigili del fuoco
          o da un funzionario tecnico da lui designato. 
              2. Il favorevole esito della  verifica  di  rispondenza
          delle  misure  realizzate  e  del  collaudo   dei   sistemi
          antincendio, documentato da apposito verbale, vale ai  fini
          del rilascio da parte del Comando  provinciale  dei  Vigili
          del fuoco  del  certificato  di  prevenzione  incendi,  ove
          previsto dalla vigente normativa. 
              3.  La  procedura  di  cui  ai  commi  1  e   2   trova
          applicazione in caso di modifiche rilevanti degli impianti,
          a giudizio dell'autorita' di vigilanza. 
              4.  L'autorizzazione  all'inizio  della  produzione  ed
          all'esercizio degli impianti e accordata dall'autorita'  di
          vigilanza   dopo   l'effettuazione   della   verifica    di
          rispondenza ed il  collaudo,  che  devono  essere  eseguiti
          entro 60 giorni dalla richiesta del titolare ad ultimazione
          dei lavori. 
              5. Decorso tale termine, e' facolta' dell'autorita'  di
          vigilanza,  ravvisatane  l'opportunita'  e  l'urgenza,   di
          accordare una autorizzazione provvisoria di esercizio degli
          impianti, subordinatamente alla presentazione, da parte del
          titolare, di una esplicita dichiarazione che l'opera  e  le
          relative  dotazioni  di  sicurezza  sono  state  realizzate
          conformemente al progetto, corredata delle dichiarazioni di
          conformita' per gli impianti di cui ai punti a, b, c, d, e,
          f, g, dell'articolo 1 della legge 5 marzo 1990, n. 46 ." 
              "Articolo 90(Prevenzione incendi sulle unita'  fisse  o
          assimilabili) 
              1.  Ai  fini  della  prevenzione,   individuazione   ed
          estinzione  degli  incendi  sulle   piattaforme   fisse   o
          strutture fisse assimilabili,  il  titolare  presenta  alla
          Sezione UNMIG del Ministero  dell'industria  una  relazione
          tecnica  in  triplice  copia,  sulle  misure  di  sicurezza
          antincendio, tenute presenti le norme del  decreto  di  cui
          all'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica
          n. 886 del 1979 e, in  quanto  applicabili,  le  norme  del
          decreto  del  Ministro  dell'Interno  31  luglio   1934   ,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 28
          settembre  1934,  n.  228,  e   successive   modifiche   ed
          integrazioni, nel caso  di  piattaforme  di  produzione  di
          idrocarburi liquidi, e le norme del  decreto  del  Ministro
          dell'Interno 24 novembre 1984, pubblicato  nel  Supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  12
          del  15   gennaio   1985,   e   successive   modifiche   ed
          integrazioni,  nel  caso  di  produzione   di   idrocarburi
          gassosi. 
              2. La Sezione UNMIG trasmette copia della relazione  al
          competente Comando provinciale dei Vigili del fuoco per  un
          parere sui sistemi e mezzi  di  prevenzione  ed  estinzione
          previsti; copia della stessa relazione  e'  trasmessa  alla
          Capitaneria di porto competente. 
              3. L'esame del progetto di cui al comma 2 da parte  del
          Comando provinciale dei  Vigili  del  fuoco  ricade  tra  i
          servizi di cui alla legge 26 luglio  1965,  n.  966  ,  con
          oneri a carico del titolare. 
              4. Il parere di cui al comma 2 deve essere  reso  entro
          90 giorni. 
              5. Ferme restando le responsabilita'  del  titolare  in
          merito  alla  valutazione  dei  rischi  per  la  sicurezza,
          l'autorita' di  vigilanza  puo'  impartire  prescrizioni  o
          chiedere modifiche al  progetto,  ove  questo  non  risulti
          adeguato al piano di sviluppo e coltivazione approvato o al
          contenuto del documento di sicurezza e salute. 
              6. Acquisito il parere di cui al comma  2,  l'autorita'
          di   vigilanza   autorizza   l'inizio   dei    lavori    di
          installazione. 
              7.  Il  riscontro   delle   opere   antincendio   sulla
          piattaforma e struttura fissa  assimilabile  e'  effettuato
          dal  responsabile  dell'autorita'  di  vigilanza  o  da  un
          funzionario da lui designato,  dal  Comandante  provinciale
          dei Vigili del fuoco o da un  funzionario  tecnico  da  lui
          designato e dal Comandante della Capitaneria di porto o  da
          un ufficiale superiore da lui designato. 
              8. Il favorevole esito della  verifica  di  rispondenza
          delle  misure  antincendio   realizzate,   documentato   da
          apposito verbale, vale ai fini del rilascio del certificato
          di prevenzione incendi di cui alla vigente normativa. 
              9. La procedura di cui al comma 1,  trova  applicazione
          in caso di modifiche rilevanti degli impianti,  a  giudizio
          dell'autorita' di vigilanza." 
              Si riporta il testo dell'articolo 42  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica  24  maggio  1979,  n.  886,  e
          successive modificazioni (Integrazione ed adeguamento delle
          norme di polizia delle miniere e delle cave, contenute  nel
          D.P.R. 9 aprile 1959,  n.  128,  al  fine  di  regolare  le
          attivita' di prospezione,  di  ricerca  e  di  coltivazione
          degli idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma
          continentale): 
              "Art. 42.(Servizio antincendio e piano di emergenza) 
              1. In ogni unita'  di  perforazione  o  produzione,  se
          presidiata, il  datore  di  lavoro  organizza  un  servizio
          antincendio,  costituito,  quando  del  caso,  da  un  capo
          responsabile e da una squadra di emergenza. 
              2. La costituzione e le dotazioni  della  squadra  sono
          determinate dal datore di lavoro. 
              3. Il datore di lavoro, per le unita' semoventi o  navi
          di perforazione,  predispone  un  piano  di  emergenza  che
          preveda norme generali di condotta per tutto il personale e
          particolari  incombenze  per  il  personale  del   servizio
          antincendio. Il piano deve essere  reso  pubblico  mediante
          affissione  su  appositi  quadri  posti  anche  nei  locali
          logistici. 
              4.   La   squadra    deve    periodicamente    eseguire
          esercitazioni  secondo  quanto  previsto   dal   piano   di
          emergenza  e  verificare  lo  stato  di  efficienza   degli
          impianti, delle attrezzature e dei materiali antincendio  e
          di soccorso. 
              5.  Le  esercitazioni  e  le  verifiche  devono  essere
          annotate sul registro di piattaforma. "