Art. 5 
 
 
           (( Norme in materia di concessioni autostradali 
 
  1. Nel rispetto  dei  principi  dell'Unione  europea,  al  fine  di
assicurare  gli  investimenti  necessari  per   gli   interventi   di
potenziamento,  adeguamento  strutturale,  tecnologico  e  ambientale
delle  infrastrutture  autostradali  nazionali,  nel   rispetto   dei
parametri di  sicurezza  piu'  avanzati  prescritti  da  disposizioni
dell'Unione europea, nonche' per assicurare un  servizio  reso  sulla
base di tariffe e condizioni  di  accesso  piu'  favorevoli  per  gli
utenti, i concessionari di tratte autostradali nazionali, entro il 31
dicembre 2014, sottopongono al Ministro delle  infrastrutture  e  dei
trasporti le modifiche del rapporto concessorio in essere finalizzate
a   procedure   di   aggiornamento   o   revisione   anche   mediante
l'unificazione di tratte  interconnesse,  contigue  ovvero  tra  loro
complementari,  ai  fini  della  loro  gestione  unitaria.  Entro  la
medesima  data  il  concessionario  sottopone   al   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti un nuovo piano  economico-finanziario,
corredato di idonee garanzie e di asseverazione da parte di  soggetti
autorizzati, per la stipulazione di un atto aggiuntivo o di  apposita
convenzione unitaria, che devono intervenire entro il 31 agosto 2015.
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita per  quanto
di sua competenza l'Autorita' di regolazione dei trasporti, trasmette
gli schemi di atto aggiuntivo o di convenzione  e  i  relativi  piani
economico-finanziari, corredati dei pareri prescritti dalla normativa
vigente, ivi compreso quello del Comitato  interministeriale  per  la
programmazione economica, alle Camere per il parere delle  competenti
Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni  dalla
trasmissione. Decorso tale termine,  il  procedimento  puo'  comunque
avere corso. Le richieste di modifica di  cui  al  presente  articolo
prevedono nuovi investimenti da parte dei concessionari, i quali sono
comunque tenuti alla realizzazione degli investimenti  gia'  previsti
nei vigenti atti di concessione. 
  2. Il piano  deve  assicurare  l'equilibrio  economico-finanziario,
senza nuovi o maggiori oneri per  la  finanza  pubblica,  nonche'  la
disponibilita' delle risorse necessarie per  la  realizzazione  degli
interventi infrastrutturali previsti nelle originarie  concessioni  e
di quelli ulteriori per l'attuazione delle finalita' di cui al  comma
1 e per il mantenimento di un regime tariffario piu'  favorevole  per
l'utenza. 
  3. L'affidamento dei lavori, nonche' delle forniture e dei servizi,
ulteriori rispetto  a  quelli  previsti  dalle  vigenti  convenzioni,
avviene  nel  rispetto   delle   procedure   di   evidenza   pubblica
disciplinate dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163. Ai relativi affidamenti si applica l'articolo  11,  comma  5,
lettera f), della legge  23  dicembre  1992,  n.  498,  e  successive
modificazioni. 
  4. Al fine di accelerare l'iter  relativo  al  riaffidamento  delle
concessioni autostradali A21 «Piacenza-Cremona-Brescia e  diramazione
per  Fiorenzuola  d'Arda  (PC)»  e  A3  «Napoli-Pompei-Salerno»  sono
approvati gli schemi  di  convenzione,  come  modificati  secondo  le
prescrizioni del Nucleo di consulenza per  l'attuazione  delle  linee
guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilita' (NARS) rese
con i pareri nn. 6 e 7  del  7  agosto  2014  da  considerarsi  parte
integrante della Convenzione, e i relativi piani economico-finanziari
gia' trasmessi al CIPE. 
  4-bis. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente  articolo
e' subordinata al  rilascio  del  preventivo  assenso  da  parte  dei
competenti organi dell'Unione europea. 
  4-ter. Gli introiti pubblici derivanti  da  canoni  di  concessioni
autostradali  provenienti  dall'applicazione   del   comma   1   sono
destinati, secondo le modalita' stabilite con  decreto  del  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, sentite  le  Commissioni  parlamentari
competenti per materia,  a  interventi  di  manutenzione  della  rete
stradale affidata in gestione alla  societa'  ANAS  Spa,  nonche'  ad
alimentare il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato
agli oneri del trasporto pubblico locale, di cui all'articolo  16-bis
del  decreto-legge  6   luglio   2012,   n.   95,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  7  agosto  2012,  n.  135,  e  successive
modificazioni, e,  per  finalita'  di  investimenti  e  compensazioni
ambientali, il Fondo nazionale per la montagna, di cui all'articolo 2
della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Il D. Lgs. 12 aprile 2006, n.163,  recante  il  "Codice
          dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi   e
          forniture  in  attuazione  delle  direttive  2004/17/CE   e
          2004/18/CE" e' stato pubblicato nella Gazz. Uff.  2  maggio
          2006, n. 100, S.O. 
              Si riporta il testo dell'articolo 11,  comma  5,  della
          legge 23 dicembre  1992,  n.  498  (Interventi  urgenti  in
          materia di finanza pubblica) : 
              "Art.11 
              (Omissis). 
              5.  Le  societa'   concessionarie   autostradali   sono
          soggette ai seguenti obblighi: 
              a) certificare il bilancio, anche  se  non  quotate  in
          borsa, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
          31 marzo 1975, n. 136, in quanto applicabile; 
              b)   mantenere   adeguati   requisiti   di    solidita'
          patrimoniale, come individuati nelle convenzioni; 
              c) provvedere, nel caso di concessionari che  non  sono
          amministrazioni aggiudicatrici, agli affidamenti a terzi di
          lavori nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli
          142, comma 4, e 253, comma 25, del codice di cui al decreto
          legislativo 12 aprile 2006, n. 163; 
              d) sottoporre  gli  schemi  dei  bandi  di  gara  delle
          procedure di aggiudicazione all'approvazione di  ANAS  Spa,
          che  deve  pronunciarsi  entro  trenta  giorni   dal   loro
          ricevimento: in caso di  inutile  decorso  del  termine  si
          applica l'articolo 20 della legge 7 agosto  1990,  n.  241;
          vietare la partecipazione alle gare  per  l'affidamento  di
          lavori alle imprese comunque  collegate  ai  concessionari,
          che siano realizzatrici della  relativa  progettazione.  Di
          conseguenza, cessa di avere applicazione, a decorrere dal 3
          ottobre 2006, la deliberazione del Consiglio  dei  Ministri
          in  data  16  maggio   1997,   relativa   al   divieto   di
          partecipazione all'azionariato stabile di Autostrade Spa di
          soggetti  che  operano  in  prevalenza  nei  settori  delle
          costruzioni e della mobilita'; 
              e) prevedere nel proprio statuto idonee misure  atte  a
          prevenire i conflitti di interesse degli amministratori, e,
          per  gli  stessi,  speciali  requisiti  di  onorabilita'  e
          professionalita', nonche', per almeno alcuni  di  essi,  di
          indipendenza; 
              f) nei casi di cui alle lettere c) e d), le commissioni
          di gara per l'aggiudicazione dei  contratti  sono  nominate
          dal Ministro delle infrastrutture. Restano fermi  i  poteri
          di vigilanza  dell'Autorita'  di  cui  all'articolo  6  del
          codice di cui al decreto legislativo  12  aprile  2006,  n.
          163.  La  composizione  del  consiglio  dell'Autorita'   e'
          aumentata  di  due  membri  con  oneri  a  carico  del  suo
          bilancio. Il presidente  dell'Autorita'  e'  scelto  fra  i
          componenti del consiglio. 
              (omissis)" 
              Si  riporta   il   testo   dell'articolo   16-bis   del
          decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95  (Disposizioni  urgenti
          per la revisione della spesa pubblica  con  invarianza  dei
          servizi  ai  cittadini  nonche'  misure  di   rafforzamento
          patrimoniale   delle   imprese   del   settore   bancario),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 135, e successive modificazioni: 
              "Art.  16-bis   Fondo   nazionale   per   il   concorso
          finanziario dello Stato agli oneri del  trasporto  pubblico
          locale. 
              1. A decorrere dall'anno 2013  e'  istituito  il  Fondo
          nazionale per il concorso  finanziario  dello  Stato,  agli
          oneri del trasporto  pubblico  locale,  anche  ferroviario,
          nelle regioni a statuto ordinario. Il Fondo  e'  alimentato
          da una compartecipazione al gettito derivante dalle  accise
          sul gasolio per autotrazione e sulla benzina. L'aliquota di
          compartecipazione e' applicata alla previsione annuale  del
          predetto gettito, iscritta nel  pertinente  capitolo  dello
          stato di previsione dell'entrata, ed e' stabilita, entro il
          31 gennaio 2013, con decreto del Presidente  del  Consiglio
          dei Ministri, su  proposta  del  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, in misura tale da assicurare,  per  ciascuno
          degli  anni  2013  e  2014  e   a   decorrere   dal   2015,
          l'equivalenza delle risorse del Fondo stesso  al  risultato
          della somma, per ciascuno dei suddetti anni, delle seguenti
          risorse: 
              a) 465 milioni di euro per l'anno 2013, 443 milioni  di
          euro per l'anno 2014, 507 milioni di euro annui a decorrere
          dal 2015; 
              b) risorse derivanti dalla compartecipazione al gettito
          dell'accisa sul  gasolio  per  autotrazione  e  dell'accisa
          sulla benzina, per l'anno 2011, di  cui  agli  articoli  1,
          commi da 295 a 299, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e
          successive modificazioni, e 3, comma  12,  della  legge  28
          dicembre 1995, n. 549, al netto della quota di accisa sulla
          benzina destinata al finanziamento  corrente  del  Servizio
          sanitario nazionale; 
              c) risorse derivanti dallo  stanziamento  iscritto  nel
          fondo di cui all'articolo 21, comma 3, del decreto-legge  6
          luglio 2011, n. 98, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 15 luglio 2011, n. 111, e  successive  modificazioni,
          ivi comprese quelle di cui all'articolo 30,  comma  3,  del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
              2. A decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al
          comma 1 sono abrogati: 
              a) il comma 12 dell'articolo 3 della legge 28  dicembre
          1995, n. 549; 
              b) i commi da 295 a 299 dell'articolo i della legge  24
          dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni; 
              c) il comma 3  dell'articolo  21  del  decreto-legge  6
          luglio 2011, n. 98, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni; 
              d) il comma 3  dell'articolo  30  del  decreto-legge  6
          dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 22 dicembre 2011, n. 214. 
              3. Ferme restando le funzioni attribuite ai sensi della
          legislazione  vigente  all'Autorita'  di  regolazione   dei
          trasporti, di  cui  all'articolo  37  del  decreto-legge  6
          dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni,
          con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  su
          proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          da emanare previa intesa in sede di Conferenza unificata di
          cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,
          n. 281, e successive modificazioni,  entro  il  31  gennaio
          2013, sono definiti  i  criteri  e  le  modalita'  con  cui
          ripartire e trasferire alle regioni a statuto ordinario  le
          risorse del Fondo  di  cui  al  comma  1.  I  criteri  sono
          definiti, in particolare, tenendo conto  del  rapporto  tra
          ricavi da traffico  e  costi  dei  servizi  previsto  dalla
          normativa  nazionale  vigente  in  materia  di  servizi  di
          trasporto  pubblico  locale   e   di   servizi   ferroviari
          regionali, salvaguardando le esigenze della  mobilita'  nei
          territori anche con differenziazione dei  servizi,  e  sono
          finalizzati a incentivare le regioni e gli  enti  locali  a
          razionalizzare e rendere efficiente la programmazione e  la
          gestione dei servizi medesimi mediante: 
              a) un'offerta di servizio piu' idonea, piu'  efficiente
          ed  economica  per  il  soddisfacimento  della  domanda  di
          trasporto pubblico; 
              b) il progressivo incremento del rapporto tra ricavi da
          traffico e costi operativi; 
              c) la progressiva  riduzione  dei  servizi  offerti  in
          eccesso in  relazione  alla  domanda  e  il  corrispondente
          incremento qualitativo e quantitativo dei servizi a domanda
          elevata; 
              d) la definizione di livelli occupazionali appropriati; 
              e) la previsione di idonei strumenti di monitoraggio  e
          di verifica. 
              4. Entro quattro mesi  dalla  data  di  emanazione  del
          decreto di cui al comma 3, le regioni a statuto  ordinario,
          al fine di  ottenere  assegnazioni  di  contributi  statali
          destinati  a  investimenti  o  a  servizi  in  materia   di
          trasporto pubblico locale e ferrovie regionali,  procedono,
          in conformita' con quanto stabilito con il medesimo decreto
          di  cui  al  comma  3,  all'adozione   di   un   piano   di
          riprogrammazione dei servizi di trasporto pubblico locale e
          di trasporto ferroviario regionale, rimodulano i servizi  a
          domanda debole e sostituiscono,  entro  centottanta  giorni
          dalla predetta data, le modalita' di trasporto da  ritenere
          diseconomiche, in relazione al mancato  raggiungimento  del
          rapporto tra ricavi da traffico e  costi  del  servizio  al
          netto dei costi dell'infrastruttura, previsto dall'articolo
          19, comma 5, del decreto legislativo 19 novembre  1997,  n.
          422, con quelle piu' idonee a  garantire  il  servizio  nel
          rispetto dello  stesso  rapporto  tra  ricavi  e  costi.  A
          seguito    della    riprogrammazione,    rimodulazione    e
          sostituzione di cui  al  presente  comma,  i  contratti  di
          servizio gia' stipulati  da  aziende  di  trasporto,  anche
          ferroviario, con le singole regioni  a  statuto  ordinario,
          sono oggetto di revisione. 
              5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei
          trasporti, di concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, da emanare, sentita la Conferenza unificata,
          entro il 30 giugno  di  ciascun  anno,  sono  ripartite  le
          risorse del Fondo di cui al comma  1,  previo  espletamento
          delle verifiche  effettuate  sugli  effetti.  prodotti  dal
          piano di riprogrammazione dei servizi, di cui al  comma  4,
          nell'anno precedente. Per  l'anno  2013  il  riparto  delle
          risorse e'  effettuato  sulla  base  dei  criteri  e  delle
          modalita' previsti dal decreto del Presidente del Consiglio
          dei Ministri di cui al comma 3, previa adozione  del  piano
          di riprogrammazione di  cui  al  comma  4  da  parte  delle
          regioni a statuto ordinario. 
              6. Nelle more dell'emanazione del  decreto  di  cui  al
          comma 5, con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e
          dei  trasporti,  sentita  la   Conferenza   unificata,   e'
          ripartito a  titolo  di  anticipazione  tra  le  regioni  a
          statuto ordinario il 60 per cento  dello  stanziamento  del
          Fondo di cui al comma 1. Le risorse ripartite sono  oggetto
          di integrazione, di saldo o di compensazione con  gli  anni
          successivi a seguito dei risultati delle verifiche  di  cui
          al comma 3, lettera e), effettuate attraverso gli strumenti
          di monitoraggio. La  relativa  erogazione  a  favore  delle
          regioni  a  statuto  ordinario  e'  disposta  con   cadenza
          mensile. 
              7. A decorrere dal  1°  gennaio  2013,  le  aziende  di
          trasporto pubblico locale e le  aziende  esercenti  servizi
          ferroviari di interesse regionale e locale trasmettono, per
          via telematica e con  cadenza  semestrale  all'Osservatorio
          istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 300, della  legge
          24  dicembre   2007,   n.   244,   i   dati   economici   e
          trasportistici,  che  lo  stesso  Osservatorio  provvede  a
          richiedere  con  adeguate  garanzie  di  tutela  dei   dati
          commerciali sensibili, utili a creare una banca di  dati  e
          un sistema informativo per la verifica  dell'andamento  del
          settore, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza pubblica. I dati devono essere certificati  con  le
          modalita' indicate con apposito decreto del Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
          dell'economia  e  delle   finanze   e   con   il   Ministro
          dell'interno. I contributi pubblici e i  corrispettivi  dei
          contratti di  servizio  non  possono  essere  erogati  alle
          aziende  di  trasporto  pubblico  e  ferroviario  che   non
          trasmettono tali dati secondo le modalita' indicate. 
              8. Le risorse di cui al  comma  1  non  possono  essere
          destinate a finalita' diverse da quelle  del  finanziamento
          del trasporto pubblico  locale,  anche  ferroviario.  Ferme
          restando le funzioni attribuite ai sensi della legislazione
          vigente all'Autorita' di regolazione dei trasporti, di  cui
          all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.  201,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011, n. 214, e successive modificazioni,  il  monitoraggio
          sui costi e sulle modalita' complessive di  erogazione  del
          servizio in ciascuna regione e' svolto dall'Osservatorio di
          cui al comma 7 del presente articolo, in  conformita'  alle
          disposizioni del decreto del Presidente del  Consiglio  dei
          Ministri di cui al comma 3. 
              9. La regione non puo' avere completo accesso al  Fondo
          di cui al comma 1 se non  assicura  l'equilibrio  economico
          della gestione e l'appropriatezza  della  gestione  stessa,
          secondo i criteri stabiliti con il decreto  del  Presidente
          del Consiglio dei Ministri di cui al comma 3.  Con  decreto
          del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta  del
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da  emanare
          previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  unificata,   sono
          stabilite, per l'ipotesi di squilibrio economico: 
              a)   le   modalita'   di   redazione   del   piano   di
          riprogrammazione  dei  servizi,  anche  con  la  previsione
          dell'eventuale nomina di commissari ad acta; 
              b) la decadenza dei direttori  generali  degli  enti  e
          delle  societa'  regionali  che  gestiscono  il   trasporto
          pubblico locale; 
              c)  le  verifiche  sull'attuazione  del  piano  e   dei
          relativi programmi operativi, anche con l'eventuale  nomina
          di commissari ad acta.". 
              Si riporta il testo  dell'articolo  2  della  legge  31
          gennaio 1994, n.  97,  e  successive  modificazioni  (Nuove
          disposizioni per le zone montane.): 
              "Art. 2. Fondo nazionale per la montagna. 
              1. E' istituito presso  il  Ministero  del  bilancio  e
          della programmazione economica il Fondo  nazionale  per  la
          montagna. 
              2. Il Fondo e' alimentato da trasferimenti  comunitari,
          dello Stato e di  enti  pubblici,  ed  e'  iscritto  in  un
          apposito capitolo dello stato di previsione  del  Ministero
          del bilancio e della  programmazione  economica.  Le  somme
          provenienti dagli enti pubblici  sono  versate  all'entrata
          del bilancio dello Stato per essere riassegnate al suddetto
          capitolo. 
              3.  Le  risorse  erogate  dal  Fondo  hanno   carattere
          aggiuntivo rispetto ad ogni altro trasferimento ordinario o
          speciale dello Stato a favore degli enti locali. Le risorse
          sono ripartite fra le regioni e le  province  autonome  che
          provvedono ad  istituire  propri  fondi  regionali  per  la
          montagna, alimentati anche con stanziamenti  a  carico  dei
          rispettivi bilanci, con i quali  sostenere  gli  interventi
          speciali di cui all'articolo 1. 
              4. Le regioni e le province autonome  disciplinano  con
          propria legge i criteri relativi all'impiego delle  risorse
          di cui al comma 3. 
              5. I criteri di ripartizione del Fondo tra le regioni e
          le province autonome sono stabiliti con  deliberazione  del
          Comitato interministeriale per la programmazione  economica
          (CIPE), sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di
          Bolzano, su proposta del Ministro per gli affari regionali,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
          il Ministro delle politiche agricole e forestali. 
              6.   I   criteri   di   ripartizione   tengono    conto
          dell'esigenza  della  salvaguardia  dell'ambiente  con   il
          conseguente sviluppo delle  attivita'  agro-silvo-pastorali
          eco-compatibili, dell'estensione  del  territorio  montano,
          della popolazione residente,  anche  con  riferimento  alle
          classi  di  eta',  alla  occupazione   ed   all'indice   di
          spopolamento, del reddito medio pro capite, del livello dei
          servizi  e  dell'entita'  dei  trasferimenti   ordinari   e
          speciali.".