Art. 8 
 
Disciplina semplificata del deposito temporaneo  e  della  cessazione
  della qualifica di rifiuto delle terre e rocce  da  scavo  che  non
  soddisfano i requisiti per la qualifica di sottoprodotto Disciplina
  della gestione delle  terre  e  rocce  da  scavo  con  presenza  di
  materiali di riporto e delle procedure  di  bonifica  di  aree  con
  presenza di materiali di riporto 
 
  1.  Al  fine  di  rendere  piu'  agevole  la  realizzazione   degli
interventi che comportano la gestione delle terre e rocce  da  scavo,
con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  su  proposta   del
Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con  il  ministro
delle infrastrutture e dei  trasporti,  ai  sensi  dell'articolo  17,
comma 2, della legge n. 400 del 1988,  sono  adottate  entro  novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, le disposizioni di riordino  e  di  semplificazione
della materia secondo i seguenti principi e criteri direttivi: 
  a) coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni  vigenti,
apportando  le  modifiche  necessarie  per  garantire   la   coerenza
giuridica, logica e  sistematica  della  normativa  e  per  adeguare,
aggiornare e semplificare il linguaggio normativo; 
  (( a-bis) integrazione dell'articolo 183, comma 1, lettera bb), del
decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  prevedendo  specifici
criteri  e  limiti  qualitativi  e  quantitativi  per   il   deposito
temporaneo delle terre e rocce da scavo; )) 
  b)  indicazione  esplicita  delle  norme  abrogate,   fatta   salva
l'applicazione dell'articolo 15 delle  disposizioni  sulla  legge  in
generale premesse al codice civile; 
  c) proporzionalita' della disciplina all'entita'  degli  interventi
da realizzare; 
  d) divieto di introdurre livelli di regolazione superiori a  quelli
previsti  dall'ordinamento  europeo  ed,  in  particolare,  dalla  ((
direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  19
novembre 2008 )); 
  (( d-bis) razionalizzazione e semplificazione del riutilizzo  nello
stesso sito di terre e rocce da  scavo  provenienti  da  cantieri  di
piccole dimensioni, come definiti dall'articolo  266,  comma  7,  del
decreto  legislativo  3   aprile   2006,   n.   152,   e   successive
modificazioni, finalizzati alla costruzione o  alla  manutenzione  di
reti e infrastrutture, con esclusione di quelle provenienti  da  siti
contaminati ai sensi del titolo V della  parte  quarta  del  medesimo
decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni; 
  d-ter) garanzia di livelli di tutela ambientale e sanitaria  almeno
pari  a  quelli  attualmente  vigenti  e  comunque  coerenti  con  la
normativa europea. 
  1-bis. La proposta di regolamentazione e' sottoposta ad una fase di
consultazione pubblica per la durata di trenta giorni.  Il  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare  e'  tenuto  a
pubblicare  entro  trenta  giorni  eventuali   controdeduzioni   alle
osservazioni pervenute. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo dell'articolo 17,  comma  2,  della
          legge  23  agosto  1988,  n.   400,   recante   "Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio  dei  Ministri."  Pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O: 
              17. Regolamenti. (Omissis). 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 183, comma 1, lettera
          bb) del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: 
              "Art. 183 (Definizioni) 
              bb)  «deposito  temporaneo»:  il   raggruppamento   dei
          rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in  cui
          gli stessi sono prodotti o, per gli  imprenditori  agricoli
          di cui all'articolo 2135 del codice civile, presso il  sito
          che sia nella disponibilita'  giuridica  della  cooperativa
          agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi
          sono soci, alle seguenti condizioni: 
              1)  i  rifiuti  contenenti  gli   inquinanti   organici
          persistenti  di  cui  al  regolamento  (CE)   850/2004,   e
          successive  modificazioni,  devono  essere  depositati  nel
          rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio  e
          l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose  e
          gestiti conformemente al suddetto regolamento; 
              2) i rifiuti devono essere  raccolti  ed  avviati  alle
          operazioni di recupero o di smaltimento secondo  una  delle
          seguenti modalita' alternative, a scelta del produttore dei
          rifiuti: con cadenza almeno trimestrale,  indipendentemente
          dalle quantita' in  deposito;  quando  il  quantitativo  di
          rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i  30  metri
          cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi.
          In ogni caso, allorche'  il  quantitativo  di  rifiuti  non
          superi il predetto limite all'anno, il deposito  temporaneo
          non puo' avere durata superiore ad un anno; 
              3) il «deposito temporaneo» deve essere effettuato  per
          categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative
          norme tecniche, nonche',  per  i  rifiuti  pericolosi,  nel
          rispetto delle norme che  disciplinano  il  deposito  delle
          sostanze pericolose in essi contenute; 
              4) devono essere rispettate le norme  che  disciplinano
          l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose; 
              5) per alcune categorie  di  rifiuto,  individuate  con
          decreto del Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e del mare, di concerto con il Ministero per  lo
          sviluppo economico, sono fissate le modalita'  di  gestione
          del deposito temporaneo;". 
              La direttiva 2008/98/CE del parlamento  europeo  e  del
          Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti  e  che
          abroga  alcune  direttive,e'  pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale dell'Unione europea n. L312/3 del 22.11.2008. 
              Si riporta il testo dell'articolo  266,  comma  7,  del
          citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: 
              "Art. 266. (Disposizioni finali) (Omissis). 
              7.  Con  successivo  decreto,  adottato  dal   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  di
          concerto  con  i  Ministri  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti, delle attivita' produttive e  della  salute,  e'
          dettata la disciplina per la semplificazione amministrativa
          delle procedure relative ai materiali, ivi incluse le terre
          e le rocce da scavo, provenienti  da  cantieri  di  piccole
          dimensioni la cui produzione non  superi  i  seimila  metri
          cubi  di  materiale,  nel   rispetto   delle   disposizioni
          comunitarie in materia.