Art. 9 
 
 
                      Erogazione del contributo 
 
  1. L'erogazione del  contributo  e'  effettuata  dal  Ministero  in
un'unica soluzione, sulla base della documentazione di spesa inerente
all'acquisizione  da  parte  dei  beneficiari  dei  servizi  e  delle
soluzioni informatiche di cui all'articolo 2, comma 2, e  secondo  le
disposizioni  operative  fissate  con   il   provvedimento   di   cui
all'articolo 8, comma 3. 
  2. Per l'erogazione del contributo di cui al comma 1, il  Ministero
puo' avvalersi della procedura prevista, in  attuazione  del  decreto
del Ministro dello sviluppo  economico  29  luglio  2013,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  n.  236  dell'8
ottobre 2013, dalla convenzione stipulata in data  12  febbraio  2014
con  l'Associazione  Bancaria  Italiana,  previa   estensione   della
suddetta convenzione alle finalita' di cui al presente decreto.