Art. 2 Modalita' di rilascio dell'attestazione 1. Ai sensi dell'art. 11, comma 4, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, l'attestazione riportante l'ISEE, il contenuto della DSU, nonche' gli elementi informativi necessari al calcolo acquisiti dagli archivi amministrativi, sono resi disponibili dall'INPS al dichiarante mediante accesso all'area servizi del portale web o tramite le sedi territoriali competenti, con modalita' idonee a garantire l'identificazione dell'interessato. Nelle stesse modalita' gli altri componenti il nucleo familiare possono richiedere all'INPS, nel periodo di validita' della DSU, la sola attestazione riportante l'ISEE. 2. L'INPS rende altresi' disponibile al dichiarante mediante posta elettronica certificata l'attestazione riportante l'ISEE, il contenuto della DSU, nonche' gli elementi informativi necessari al calcolo acquisiti dagli archivi amministrativi. L'indirizzo di posta elettronica certificata e' indicato dal dichiarante nell'apposita sezione «Modalita' ritiro attestazione ISEE» all'atto della sottoscrizione della DSU. Nella medesima sezione il dichiarante puo' conferire mandato ai soggetti incaricati della ricezione della DSU ai sensi dell'art. 10, comma 6, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, a ricevere, ai soli fini del rilascio al dichiarante stesso, l'attestazione e le altre informazioni di cui al primo periodo del presente comma. In caso di conferimento del mandato, il dichiarante conseguentemente richiede all'INPS di rendere disponibili presso l'ente al quale e' stata presentata la DSU, le sopra richiamate informazioni e attestazione. 3. L'attestazione e le altre informazioni di cui al presente articolo sono rese disponibili dall'INPS nelle modalita' di cui ai commi precedenti entro il decimo giorno lavorativo successivo alla presentazione della DSU.