IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  2012,  n.   100,   recante:
«Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; 
  Visto l'art. 10 del  decreto-legge  del  14  agosto  2013,  n.  93,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del  23  ottobre  2014
con la quale e' stato dichiarato, per centottanta  giorni,  lo  stato
d'emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che
nei giorni 19 e 20 settembre 2014 hanno colpito il  territorio  delle
province di Firenze, Lucca, Pisa, Pistoia e Prato.; 
  Considerato che con la predetta delibera sono stati stanziati,  per
l'attuazione dei primi interventi e nelle more della ricognizione  in
ordine agli effettivi ed indispensabili fabbisogni, euro 3.248.000,00
a valere sul Fondo di riserva per le spese impreviste di cui all'art.
28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196; 
  Ravvisata la necessita' di procedere alla realizzazione, in termini
di somma urgenza, di tutte le iniziative di  carattere  straordinario
finalizzate al ritorno alle normali condizioni di vita nel territorio
interessato dagli eventi in rassegna; 
  Atteso che la situazione emergenziale  in  atto,  per  i  caratteri
d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensi'
richiede l'utilizzo di poteri straordinari  in  deroga  alla  vigente
normativa; 
  Acquisita l'intesa della regione Toscana con nota del  10  novembre
2014; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
 
             Nomina Commissario e piano degli interventi 
 
  1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli  eventi  calamitosi
di cui in premessa, il Dirigente del  Settore  Sistema  regionale  di
protezione civile  della  Regione  Toscana  e'  nominato  Commissario
delegato. 
  2.  Il  Commissario  delegato,  previa  individuazione  dei  comuni
danneggiati dall'evento in argomento, anche avvalendosi dei  predetti
comuni, delle Unioni dei  comuni,  delle  province  interessate,  dei
consorzi di bonifica e delle strutture organizzative  della  regione,
senza nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza  pubblica,
provvede: 
  a)  all'attuazione  degli  interventi   necessari   ad   assicurare
l'assistenza alla popolazione colpita dall'evento nonche' il  rientro
tempestivo della stessa nelle proprie abitazioni; 
  b) all'esecuzione degli interventi  provvisionali  urgenti  la  cui
mancata attuazione possa compromettere la pubblica incolumita' ovvero
pregiudicare  le  operazioni   di   soccorso   ed   assistenza   alla
popolazione; 
  c) all'attuazione degli interventi urgenti volti alla riduzione del
rischio residuo. 
  3. Il Commissario delegato predispone,  nel  limite  delle  risorse
finanziarie di cui all'art. 10, entro  venti  giorni  dall'emanazione
della presente ordinanza, un Piano  degli  interventi  da  sottoporre
all'approvazione del Capo del Dipartimento della  protezione  civile.
Tale piano deve contenere: 
  a) gli interventi di soccorso e di assistenza alla popolazione; 
  b) gli interventi urgenti gia' completati ovvero da realizzare. 
  4. Il piano  di  cui  al  comma  3  deve,  altresi',  contenere  la
descrizione tecnica di ciascun intervento con la relativa  previsione
di durata, nonche' l'indicazione delle singole stime di costo. 
  5. Il predetto  piano  puo'  essere  successivamente  rimodulato  e
integrato, nei limiti  delle  risorse  di  cui  all'art.  10,  previa
approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. 
  6. Le risorse sono erogate agli enti locali previo resoconto  delle
spese sostenute  ed  attestazione  della  sussistenza  del  nesso  di
causalita' tra l'evento calamitoso in argomento ed il danno subito. 
  7. Il Commissario delegato provvede altresi' all'individuazione  di
appositi siti di  stoccaggio  temporaneo  ove  ubicare  i  fanghi,  i
detriti ed i materiali rivenienti dalla  situazione  emergenziale  in
atto, avvalendosi, se necessario, delle deroghe di cui all'art. 3. 
 
          Avvertenza: 
              Gli  allegati  tecnici  alla  presente  ordinanza  sono
          consultabili sul sito istituzionale del Dipartimento  della
          protezione   civile:    www.protezionecivile.it,    sezione
          "provvedimenti".