Art. 11 Copertura finanziaria 1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle attivita' di cui agli articoli 1, 2 e 4 si provvede, nel limite di euro 3.248.000,00, a valere sulle risorse di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 23 ottobre 2014 citata in premessa. 2. Per la realizzazione delle attivita' previste nella presente ordinanza, e' autorizzata l'apertura di apposita contabilita' speciale intestata al Commissario delegato. 3. La Regione Toscana e' altresi', autorizzata a trasferire sulla contabilita' speciale di cui al comma 2, eventuali risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale in rassegna, la cui quantificazione deve essere effettuata entro 10 giorni dalla data di adozione della presente ordinanza. 4. Il Commissario delegato e' tenuto a rendicontare ai sensi dell'art. 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 novembre 2014 Il Capo del dipartimento: Gabrielli