Art. 11 
 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle  attivita'  di  cui
agli articoli 1, 2 e 4 si provvede, nel limite di euro  3.248.000,00,
a valere sulle  risorse  di  cui  alla  delibera  del  Consiglio  dei
ministri del 23 ottobre 2014 citata in premessa. 
  2. Per la realizzazione delle  attivita'  previste  nella  presente
ordinanza,  e'  autorizzata  l'apertura  di   apposita   contabilita'
speciale intestata al Commissario delegato. 
  3. La Regione Toscana e' altresi', autorizzata a  trasferire  sulla
contabilita'  speciale  di  cui  al  comma   2,   eventuali   risorse
finanziarie finalizzate al superamento del contesto  emergenziale  in
rassegna, la cui quantificazione  deve  essere  effettuata  entro  10
giorni dalla data di adozione della presente ordinanza. 
  4. Il Commissario  delegato  e'  tenuto  a  rendicontare  ai  sensi
dell'art. 5, comma 5-bis, della legge 24  febbraio  1992,  n.  225  e
successive modificazioni e integrazioni. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 11 novembre 2014 
 
                                  Il Capo del dipartimento: Gabrielli