IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO di concerto con IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE Visto l'art. 1 del decreto-legge n. 145 del 23 dicembre 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 9 del 21 febbraio 2014 (nel seguito: d.l. n. 145 del 2013), ed in particolare: il comma 3, il quale prevede che, al fine di contenere l'onere annuo sui prezzi e sulle tariffe elettriche degli incentivi alle energie rinnovabili e massimizzare l'apporto produttivo nel medio-lungo termine dagli esistenti impianti, i produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili, titolari di impianti che beneficiano di incentivi sotto la forma di certificati verdi, tariffe omnicomprensive ovvero tariffe premio possono, per i medesimi impianti, in misura alternativa: a) continuare a godere del regime incentivante spettante per il periodo di diritto residuo. In tal caso, per un periodo di dieci anni decorrenti dal termine del periodo di diritto al regime incentivante, interventi di qualunque tipo realizzati sullo stesso sito non hanno diritto di accesso ad ulteriori strumenti incentivanti, incluso ritiro dedicato e scambio sul posto, a carico dei prezzi o delle tariffe dell'energia elettrica; b) optare per una rimodulazione dell'incentivo spettante, volta a valorizzare l'intera vita utile dell'impianto. In tal caso, a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine di cui al comma 5 dello stesso art. 1, il produttore accede a un incentivo ridotto di una percentuale specifica per ciascuna tipologia di impianto, definita con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con parere dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, da applicarsi per un periodo rinnovato di incentivazione, pari al periodo residuo dell'incentivazione spettante alla medesima data incrementato di 7 anni; il comma 4 che individua i criteri per la riduzione dell'incentivo, prevedendo in particolare che: a) la riduzione va differenziata in ragione del residuo periodo di incentivazione, del tipo di fonte rinnovabile e dell'istituto incentivante, ed e' determinata tenendo conto dei costi indotti dall'operazione di rimodulazione degli incentivi; b) deve essere incluso un premio, adeguatamente maggiorato, per gli impianti per i quali non sono previsti, per il periodo successivo a quello di diritto al regime incentivante, incentivi diversi dallo scambio sul posto e dal ritiro dedicato per interventi realizzati sullo stesso sito; c) deve essere individuato il periodo residuo di incentivazione entro il quale non si applica la penalizzazione di cui al comma 3, lettera a), dell'art. 1. Allo scopo di salvaguardare gli investimenti in corso, tale periodo residuo non puo' comunque scadere prima del 31 dicembre 2014 e puo' essere differenziato per ciascuna fonte per tenere conto della diversa complessita' degli interventi medesimi; il comma 5, che fornisce indicazioni su tempi e modalita' di esercizio dell'opzione prevista al comma 3, lettera b); il comma 6, che individua gli impianti per i quali non si applicano le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dello stesso art. 1; Considerato che le norme di cui al d.l. n. 145 del 2013 interessano circa 2.000 impianti a certificati verdi, 2.800 impianti a tariffa onnicomprensiva e 550.000 impianti fotovoltaici in conto energia; Tenuto conto che, sulla base dell'analisi degli impianti rientranti nell'ambito di applicazione delle predette disposizioni del d.l. n. 145 del 2013, gli impianti incentivati possono essere suddivisi in tre gruppi: a) impianti incentivati con i certificati verdi per un periodo di dodici anni; b) impianti incentivati con certificati verdi o con tariffe omnicomprensive per un periodo di quindici anni; c) impianti fotovoltaici incentivati con i cosiddetti "Conti energia" per un periodo di venti anni; Considerato che i medesimi tre gruppi hanno termini di scadenza del periodo di incentivazione, rispettivamente, entro il 2020, entro il 2028 e dopo il 2028; Considerato che il gruppo sub c) (impianti fotovoltaici) presenta una diversa specificita' per tipo di incentivo riconosciuto, durata dell'incentivo stesso, struttura dei costi da considerare nell'analisi della rimodulazione, numerosita', varieta' tipologica e dimensionale degli impianti potenzialmente interessati, nonche' per modalita' d'uso e valorizzazione dell'energia prodotta, che includono scambio sul posto, autoconsumo, cessione alla rete o ritiro dedicato; Considerato che gli impianti incentivati con i certificati verdi ed entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2007il coefficiente moltiplicativo K di cui tabella 2 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244,va posto pari a 1 per tutte le fonti e tipologie impiantistiche; Visto il decreto legge n. 91 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e, in particolare, gli articoli 23 e 26, con i quali sono state introdotte specifiche disposizioni per la riduzione degli oneri sulle tariffe elettriche imputabili al fotovoltaico; Ritenuto opportuno, per le suddetti ragioni, di dare con il presente decreto attuazione alle disposizioni per le sole fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 18 dicembre 2008, in materia di incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ai sensi dell'art. 2, comma 150, della legge n. 244 del 2007; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, 6 luglio 2012, di attuazione dell'art. 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici; Ritenuto che il nuovo incentivo per gli impianti che accedono all'opzione di cui alla lettera b) del comma 3 debba essere determinato in base al principio di equivalenza dei flussi economici degli originari incentivi con quelli conseguenti alla riduzione dell'incentivo e all'incremento del periodo di diritto, riconoscendo i costi indotti dall'operazione di rimodulazione; Ritenuto di dover tener conto dell'istituto incentivante mediante una specifica disposizione che renda piu' stabile il prezzo di ritiro dei certificati verdi, in modo da dare maggiori certezze sui ricavi ai soggetti i cui impianti sono incentivati con tale strumento; Ritenuto di dover tener conto del tipo di fonte, differenziando tra fonti biologiche, che hanno costi di esercizio imputabili all'approvvigionamento del combustibile, e altre fonti rinnovabili; Ritenuto allo scopo di salvaguardare gli investimenti in corso, che il periodo residuo di incentivazione, entro il quale non si applica il vincolo di cui al comma 3, lettera a), dell'art. 1 del d.l. n. 145 del 2013, sia da fissare al 31 dicembre 2014 e, limitatamente agli impianti alimentati da biomasse e biogas di potenza non superiore a 1 MW, al 31 dicembre 2016, in considerazione della piu' elevata complessita' impiantistica e quindi realizzativa di tali interventi confermata dagli esiti delle procedure di iscrizione ai registri per gli interventi di rifacimento di impianti a fonti rinnovabili, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, che hanno evidenziato una modesta attivita' su impianti esistenti; Ritenuto che, una volta che abbiano aderito all'opzione di rimodulazione e che sia trascorso un periodo idoneo a valorizzare la vita utile degli impianti, secondo valori prossimi a quelli definiti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, possa essere consentita l'esecuzione degli usuali interventi di integrale ricostruzione, ovvero, per le biomasse, di rifacimento totale; Acquisito il parere dell'Autorita' per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, reso con il Parere 2 ottobre 2014 n. 478/2014/I/EFR; Ritenute meritevoli di accoglimento le proposte formulate dall'Autorita' per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico Decreta: Art. 1 Finalita' e ambito di applicazione 1. Il presente decreto stabilisce le modalita' di determinazione dei nuovi incentivi riconosciuti sull'energia elettrica prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili esistenti, diversi dagli impianti fotovoltaici, i cui esercenti optano per l'estensione del periodo di incentivazione di 7 anni di cui all'art. 1, comma 3, lettera b), del d.l. n. 145 del 2013. 2. Il presente decreto si applica a tutti gli impianti compresi nella tipologia definita al comma 1 che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, beneficiano di incentivi sotto forma di certificati verdi o tariffe omnicomprensive, fatta eccezione per: a) gli impianti per i quali il periodo di diritto agli incentivi termina entro il 31 dicembre 2014 ovvero entro il 31 dicembre 2016 per gli impianti a biomasse e a biogas di potenza non superiore a 1 MW; b) gli impianti di cui all'art. 1, comma 6, del d.l. n. 145 del 2013.