IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                           E DELLA TUTELA 
                      DEL TERRITORIO E DEL MARE 
 
  Visto l'art. 1 del decreto-legge  n.  145  del  23  dicembre  2013,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 9 del 21 febbraio  2014
(nel seguito: d.l. n. 145 del 2013), ed in particolare: 
    il comma 3, il quale prevede che, al fine  di  contenere  l'onere
annuo sui prezzi e sulle  tariffe  elettriche  degli  incentivi  alle
energie  rinnovabili  e   massimizzare   l'apporto   produttivo   nel
medio-lungo termine dagli esistenti impianti, i produttori di energia
elettrica da fonti rinnovabili, titolari di impianti che  beneficiano
di  incentivi  sotto  la  forma   di   certificati   verdi,   tariffe
omnicomprensive  ovvero  tariffe  premio  possono,  per  i   medesimi
impianti, in misura alternativa: 
      a) continuare a godere del regime incentivante spettante per il
periodo di diritto residuo. In tal caso, per un periodo di dieci anni
decorrenti dal termine del periodo di diritto al regime incentivante,
interventi di qualunque tipo realizzati sullo stesso sito  non  hanno
diritto di  accesso  ad  ulteriori  strumenti  incentivanti,  incluso
ritiro dedicato e scambio sul posto, a  carico  dei  prezzi  o  delle
tariffe dell'energia elettrica; 
      b) optare per una rimodulazione dell'incentivo spettante, volta
a valorizzare l'intera vita  utile  dell'impianto.  In  tal  caso,  a
decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine di  cui  al
comma 5 dello stesso art. 1, il  produttore  accede  a  un  incentivo
ridotto di  una  percentuale  specifica  per  ciascuna  tipologia  di
impianto, definita con decreto del Ministro dello sviluppo economico,
di  concerto  con  il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e  del  mare,  con  parere  dell'Autorita'  per  l'energia
elettrica e il  gas,  da  applicarsi  per  un  periodo  rinnovato  di
incentivazione, pari al periodo residuo dell'incentivazione spettante
alla medesima data incrementato di 7 anni; 
    il  comma  4  che  individua   i   criteri   per   la   riduzione
dell'incentivo, prevedendo in particolare che: 
      a) la riduzione va differenziata in ragione del residuo periodo
di incentivazione, del tipo  di  fonte  rinnovabile  e  dell'istituto
incentivante, ed e'  determinata  tenendo  conto  dei  costi  indotti
dall'operazione di rimodulazione degli incentivi; 
      b) deve essere incluso un premio, adeguatamente maggiorato, per
gli impianti per i quali non sono previsti, per il periodo successivo
a quello di diritto al regime incentivante, incentivi  diversi  dallo
scambio sul posto e dal ritiro  dedicato  per  interventi  realizzati
sullo stesso sito; 
      c) deve essere individuato il periodo residuo di incentivazione
entro il quale non si applica la penalizzazione di cui  al  comma  3,
lettera a), dell'art. 1. Allo scopo di salvaguardare gli investimenti
in corso, tale periodo residuo non puo' comunque scadere prima del 31
dicembre 2014 e puo' essere  differenziato  per  ciascuna  fonte  per
tenere conto della diversa complessita' degli interventi medesimi; 
    il comma 5, che fornisce indicazioni  su  tempi  e  modalita'  di
esercizio dell'opzione prevista al comma 3, lettera b); 
    il comma 6, che  individua  gli  impianti  per  i  quali  non  si
applicano le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dello stesso  art.
1; 
  Considerato che le norme di cui al d.l. n. 145 del 2013 interessano
circa 2.000 impianti a certificati verdi, 2.800  impianti  a  tariffa
onnicomprensiva e 550.000 impianti fotovoltaici in conto energia; 
  Tenuto conto che, sulla base dell'analisi degli impianti rientranti
nell'ambito di applicazione delle predette disposizioni del  d.l.  n.
145 del 2013, gli impianti incentivati possono  essere  suddivisi  in
tre gruppi: a) impianti incentivati con i certificati  verdi  per  un
periodo di dodici anni; b) impianti incentivati con certificati verdi
o con tariffe omnicomprensive per un periodo  di  quindici  anni;  c)
impianti fotovoltaici incentivati con i  cosiddetti  "Conti  energia"
per un periodo di venti anni; 
  Considerato che i medesimi tre gruppi hanno termini di scadenza del
periodo di incentivazione, rispettivamente, entro il 2020,  entro  il
2028 e dopo il 2028; 
  Considerato che il gruppo sub c) (impianti  fotovoltaici)  presenta
una diversa specificita' per tipo di incentivo  riconosciuto,  durata
dell'incentivo   stesso,   struttura   dei   costi   da   considerare
nell'analisi della rimodulazione, numerosita', varieta' tipologica  e
dimensionale degli impianti potenzialmente interessati,  nonche'  per
modalita' d'uso e valorizzazione dell'energia prodotta, che includono
scambio sul posto, autoconsumo, cessione alla rete o ritiro dedicato; 
  Considerato che gli impianti incentivati con i certificati verdi ed
entrati  in  esercizio  entro  il  31  dicembre  2007il  coefficiente
moltiplicativo K di cui tabella 2 allegata  alla  legge  24  dicembre
2007, n. 244,va posto pari  a  1  per  tutte  le  fonti  e  tipologie
impiantistiche; 
  Visto il decreto legge n. 91 del 2014, convertito con modificazioni
dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e, in particolare,  gli  articoli
23 e 26, con i quali sono state  introdotte  specifiche  disposizioni
per la riduzione degli oneri sulle tariffe elettriche  imputabili  al
fotovoltaico; 
  Ritenuto opportuno,  per  le  suddetti  ragioni,  di  dare  con  il
presente decreto attuazione  alle  disposizioni  per  le  sole  fonti
rinnovabili diverse dal fotovoltaico; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare, 18 dicembre 2008, in materia di incentivazione della produzione
di energia elettrica da fonti  rinnovabili,  ai  sensi  dell'art.  2,
comma 150, della legge n. 244 del 2007; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare  e  con  il  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali, 6 luglio 2012, di  attuazione  dell'art.  24  del  decreto
legislativo  3  marzo  2011,  n.  28,  recante  incentivazione  della
produzione di energia  elettrica  da  impianti  a  fonti  rinnovabili
diversi dai fotovoltaici; 
  Ritenuto che il nuovo  incentivo  per  gli  impianti  che  accedono
all'opzione  di  cui  alla  lettera  b)  del  comma  3  debba  essere
determinato in base al principio di equivalenza dei flussi  economici
degli originari  incentivi  con  quelli  conseguenti  alla  riduzione
dell'incentivo e all'incremento del periodo di diritto,  riconoscendo
i costi indotti dall'operazione di rimodulazione; 
  Ritenuto di dover tener conto dell'istituto  incentivante  mediante
una specifica disposizione che renda piu' stabile il prezzo di ritiro
dei certificati verdi, in modo da dare maggiori certezze  sui  ricavi
ai soggetti i cui impianti sono incentivati con tale strumento; 
  Ritenuto di dover tener conto del tipo di fonte, differenziando tra
fonti  biologiche,  che   hanno   costi   di   esercizio   imputabili
all'approvvigionamento del combustibile, e altre fonti rinnovabili; 
  Ritenuto allo scopo di salvaguardare gli investimenti in corso, che
il periodo residuo di incentivazione, entro il quale non  si  applica
il vincolo di cui al comma 3, lettera a), dell'art. 1 del d.l. n. 145
del 2013, sia da fissare al 31 dicembre 2014  e,  limitatamente  agli
impianti alimentati da biomasse e biogas di potenza non superiore a 1
MW, al  31  dicembre  2016,  in  considerazione  della  piu'  elevata
complessita' impiantistica e quindi realizzativa di  tali  interventi
confermata dagli esiti delle procedure di iscrizione ai registri  per
gli interventi di rifacimento di impianti a fonti rinnovabili, di cui
al decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio  2012,  che
hanno evidenziato una modesta attivita' su impianti esistenti; 
  Ritenuto  che,  una  volta  che  abbiano  aderito  all'opzione   di
rimodulazione e che sia trascorso un periodo idoneo a valorizzare  la
vita utile degli impianti, secondo valori prossimi a quelli  definiti
dal decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  6  luglio  2012,
possa essere  consentita  l'esecuzione  degli  usuali  interventi  di
integrale ricostruzione, ovvero,  per  le  biomasse,  di  rifacimento
totale; 
  Acquisito il parere dell'Autorita' per l'energia elettrica il gas e
il  sistema  idrico,  reso  con  il  Parere   2   ottobre   2014   n.
478/2014/I/EFR; 
  Ritenute  meritevoli  di   accoglimento   le   proposte   formulate
dall'Autorita' per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                 Finalita' e ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto stabilisce le  modalita'  di  determinazione
dei nuovi  incentivi  riconosciuti  sull'energia  elettrica  prodotta
dagli impianti a fonti rinnovabili esistenti, diversi dagli  impianti
fotovoltaici, i cui esercenti optano per l'estensione del periodo  di
incentivazione di 7 anni di cui all'art. 1, comma 3, lettera b),  del
d.l. n. 145 del 2013. 
  2. Il presente decreto si applica a  tutti  gli  impianti  compresi
nella tipologia definita al comma 1 che,  alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto, beneficiano di incentivi sotto forma  di
certificati verdi o tariffe omnicomprensive, fatta eccezione per: 
    a) gli impianti per i quali il periodo di diritto agli  incentivi
termina entro il 31 dicembre 2014 ovvero entro il  31  dicembre  2016
per gli impianti a biomasse e a biogas di potenza non superiore  a  1
MW; 
    b) gli impianti di cui all'art. 1, comma 6, del d.l. n.  145  del
2013.