Art. 2 Modalita' di determinazione dei nuovi incentivi 1. Agli impianti che aderiscono all'opzione di cui all'art. 1, comma 3, lettera b), del d.l. n. 145 del 2013 spetta un incentivo il cui nuovo valore e' determinato con le modalita' di cui all'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto. 2. L'incentivo rideterminato sulla base del comma 1 e' riconosciuto a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine di cui al comma 1 dell'art. 3, per un periodo rinnovato di incentivazione pari all'originario periodo residuo dell'incentivazione spettante, incrementato di 7 anni.