Art. 2 
 
 
           Modalita' di determinazione dei nuovi incentivi 
 
  1. Agli impianti che aderiscono  all'opzione  di  cui  all'art.  1,
comma 3, lettera b), del d.l. n. 145 del 2013 spetta un incentivo  il
cui nuovo valore e' determinato con le modalita' di cui  all'allegato
1 che costituisce parte integrante del presente decreto. 
  2. L'incentivo rideterminato sulla base del comma 1 e' riconosciuto
a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine di cui al
comma 1 dell'art. 3, per un periodo rinnovato di incentivazione  pari
all'originario   periodo   residuo   dell'incentivazione   spettante,
incrementato di 7 anni.